Provisional Stay of Opposition: Denial of Hearing and Cost Imposition Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the lower court's decision in a provisional stay of opposition case, arguing that the denial of a hearing violated their right to be heard and that the imposition of court costs was improper because the lower court failed to verify the necessary title for debt collection. The appellate court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings for provisional relief from opposition, the judge has the discretion to decide based solely on the written submissions, as long as the debtor is given the opportunity to respond, and that the court is not obligated to actively ascertain facts or compensate for the appellant's procedural diligence in failing to properly submit the required documentation proving the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Provisional Stay of Opposition: Denial of Hearing and Cost Imposition Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings for provisional relief from opposition, the judge has the discretion to decide based solely on the written submissions, as long as the debtor is given the opportunity to respond, and that the court is not obligated to actively ascertain facts or compensate for the appellant's procedural diligence in failing to properly submit the required documentation proving the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appellant is ordered to bear the costs of the proceedings because the appeal was rejected and she was deemed at fault (soccombente per colpa propria).
Used to establish the amount of the court fee (tassa del presente giudizio) which follows the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.48 · Lugano 30 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 1° marzo 2018 da
RE 1 contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 25'132.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2017, indicando quale titolo di credito gli *“stipendi dovuti da febbraio 2017 a settembre 2017”*;
che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;
che
nel termine prorogato dal giudice, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 marzo 2018;
che statuendo con decisione del 3 aprile 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 13 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie RE 1 si duole del fatto che il Pretore ha emanato la sentenza impugnata senza convocare le parti a un’udienza e senza interpellarla invitandola a produrre *“un contratto”* (si suppone di lavoro);
che
la reclamante precisa di avere inoltrato una nuova istanza *“per accelerare la pratica”*, ma chiede nondimeno di annullare la tassa di giustizia in quanto il
Pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentita;
che in procedura sommaria, come quella in esame, il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art. 256 CPC);
che per l’art. 84 cpv. 2 LEF il giudice del rigetto deve dare all’escusso – se l’istanza non risulta inammissibile o infondata (art. 253 CPC) – la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto prima di comunicare la decisione entro cinque giorni;
che
il giudice del rigetto può quindi liberamente optare per una procedura interamente scritta come fatto in concreto dal Pretore
(sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 33c consid. 5);
che di conseguenza il diritto di essere sentita della reclamante non è stato leso;
che, d’altronde, il giudice del rigetto non è tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e a contrario 255 CPC), ma solo a verificare se la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che non vi è neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC) – tale istituto non dovendo servire a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del
22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a) – ove l’istante, pur non assistito
da un legale, non abbia usato della dovuta diligenza per presentare un’istanza completa dei documenti necessari a ottenere il rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.5);
che nel caso specifico RE 1 ha negligentemente omesso d’indicare (e produrre) il “Titolo di rigetto” nell’apposita casella della rubrica “Allegati” contenuta nel formulario ufficiale di domanda (act. I);
che soccombente per colpa propria, ella risponde dunque delle spese processuali (art. 106 cpv. 1 CPC);
che il reclamo va conseguentemente respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni visto l’esito del giudizio odierno, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'132.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).