Debtor's Successful Appeal Against Bankruptcy Due to Post-Judgment Debt Settlement and Proven Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor due to an outstanding debt of CHF 852.25 plus interest and costs, which resulted in the lower court declaring the bankruptcy. The debtor timely filed a complaint, providing documentation proving that the debt, including related execution costs, had subsequently been settled in full, thereby satisfying the requirement under the relevant statute that the debt be extinguished post-judgment. Furthermore, the court found that the debtor had plausibly established solvency by presenting evidence of settling numerous other outstanding executions totaling nearly CHF 10,000, leading the reviewing court to conclude that the debtor's ability to pay was more probable than not, and thus granting the appeal to annul the bankruptcy, while nonetheless ordering the debtor to bear the procedural costs due to the late payment that necessitated the initial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Successful Appeal Against Bankruptcy Due to Post-Judgment Debt Settlement and Proven Solvency: The debtor timely filed a complaint, providing documentation proving that the debt, including related execution costs, had subsequently been settled in full, thereby satisfying the requirement under the relevant statute that the debt be extinguished post-judgment. Furthermore, the court found that the debtor had plausibly established solvency by presenting evidence of settling numerous other outstanding executions totaling nearly CHF 10,000, leading the reviewing court to conclude that the debtor's ability to pay was more probable than not, and thus granting the appeal to annul the bankruptcy, while nonetheless ordering the debtor to bear the procedural costs due to the late payment that necessitated the initial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe main ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration.
Applied to place the costs of the first instance proceedings onto the appellant due to the late payment that necessitated the legal procedure.
Cited in reasoning for calculating the judicial fee which was then applied in the dispositive.
Cited in reasoning for calculating the judicial fee which was then applied in the dispositive.
Although not explicitly cited in the numbered orders, standard cost application in the federal context often relies on this provision, but since only costs were imposed and no reference to Art. 66 LTF is in the dispositive, the explicitly cited cost provisions from the reasoning/dispositive context are: Art. 107 CPC for placement of costs, and Art. 52/61 OTLEF for calculation basis, none of which are standard LTF cost rules explicitly named in the orders for placement. However, looking strictly at the dispositive orders (I, II), only the placement of costs is explicitly mentioned without citing a procedural article for the appellate costs (Order II). Order I, point 2 and 3, and Order II impose costs on RE 1. Since Art. 66 LTF is not in the dispositive, we rely only on the cited articles in the dispositive or those directly leading to the final order, which are Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC for placing costs in the first instance, and the calculation basis for the fee. No explicit cost provision (like Art. 66 LTF) is cited in the dispositive orders I, II, or III.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.42 · Lugano 9 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 gennaio 2018 dalla
CO 1 (rappresentata dall’RA 1, __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 26 gennaio 2018 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 852.25 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 28 febbraio 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 14 marzo 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 15 marzo 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2018, riformulato il 22 marzo, per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale e il reclamante ha prodotto ulteriori due ricevute di pagamento. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 15 e il 22 marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE
1 il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta 22 marzo 2018 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'084.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha prodotto altre nove ricevute dello stesso 22 marzo 2018 e due del 23 marzo attestanti l’estinzione di altrettante esecuzioni mediante il pagamento di quasi fr. 10'000.– complessivi. La Camera ha verificato d’ufficio ch’egli ha così estinto tutte le esecuzioni pendenti a suo carico, salvo quattro sospese da opposizione, la cui consistenza non può quindi ritenersi accertata al momento attuale. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sia seriamente compromessa a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 marzo 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.– è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).