Creditor Enforcement v. Debtor's Appeal on Reopening Denial
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated enforcement proceedings based on a settlement agreement, prompting the debtor to oppose the payment order, whereupon the creditor requested its provisional rejection. The lower court granted the request, rejecting the opposition because the debtor failed to appear at the hearing, and the debtor subsequently appealed, arguing that a sudden illness prevented attendance and warranted a reopening of the proceedings. The appellate court declared the appeal inadmissible because the request for a new hearing due to personal impediment must first be addressed to the originating judge (the lower court) under relevant procedural rules, not directly to the appellate body, leaving the debtor the remedy of filing a new appeal limited to the decision on the application for reopening should the lower court rule on it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 148 CPC, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 LEF; Creditor Enforcement v. Debtor's Appeal on Reopening Denial: The lower court granted the request, rejecting the opposition because the debtor failed to appear at the hearing, and the debtor subsequently appealed, arguing that a sudden illness prevented attendance and warranted a reopening of the proceedings. The appellate court declared the appeal inadmissible because the request for a new hearing due to personal impediment must first be addressed to the originating judge (the lower court) under relevant procedural rules, not directly to the appellate body, leaving the debtor the remedy of filing a new appeal limited to the decision on the application for reopening should the lower court rule on it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
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Generato dall'IAThis article was cited to justify the imposition of court costs on the appellant following the dismissal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.40 · Lugano 27 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 febbraio 2018 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'204'241.58 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, indicando quale titolo di credito il *“Settlement Agreement del 02.08.2017, pretesa di USD 1'240'000.00 al tasso di cambio USD/ CHF al 15.01.2018”*;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 febbraio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
che all’udienza di discussione tenutasi l’8 marzo 2018, è comparso il solo istante, che ha confermato la sua domanda;
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 6'000.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 20 marzo 2018 per ottenerne, in via principale, la dichiarazione di nullità o l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, in via subordinata il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore, se del caso dietro accoglimento dell’istanza di restituzione dei
termini e citazione delle parti a una nuova udienza, e in via ancora più subordinata l’accoglimento dell’istanza di restituzione dei termini e la citazione delle parti a un’udienza di
contraddittorio;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
ch’essendo la sentenza stata notificata a RE 1 il 9 marzo, il termine di ricorso di 10 giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) sarebbe scaduto lunedì 19 marzo, ma siccome era un giorno festivo (San Giuseppe, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), la scadenza è stata riportata a martedì 20 marzo 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF), sicché il reclamo è tempestivo;
che nel reclamo RE 1 si limita ad allegare, sulla scorta di un certificato medico, di essere stato impossibilitato a presenziare all’udienza dell’8 marzo 2018, essendosi risvegliato al mattino di quel giorno in preda a un malore dovuto a gastroenterite accompagnata da febbre (38°) di origine virale, che a suo dire gli ha impedito di fare la trasferta da Milano a Lugano;
ch’egli rimprovera al Pretore di avere statuito il giorno stesso dell’udienza senza lasciargli la possibilità di chiedere la ripetizione dell’udienza nel senso dell’art. 148 CPC;
che a sua mente la decisione impugnata è nulla, o in subordine annullabile, siccome viziata da una violazione del proprio diritto di essere sentito;
che in realtà il reclamante non contesta la validità della citazione né pretende, per avventura, di avere avvertito il primo giudice del suo preteso impedimento prima dell’udienza o di avergli chiesto la ripetizione dell’udienza, vedendosi ignorare o respingere la propria domanda in modo giuridicamente errato;
che tutto quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente la restituzione del termine di comparizione all’udienza per un motivo inerente alla propria persona;
che in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 CPC, la domanda di citazione a una nuova udienza dev’essere presentata all’autorità giudiziaria competente, ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione, nella fattispecie il Pretore (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3, con riferimenti a Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF e a Tappy in: CPC commenté, 2011, n.
3 ad art. 149 CPC), e non alla scrivente Camera;
che a ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque dieci giorni per eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63 cpv. 3 CPC in relazione con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC);
che se accoglierà la domanda di restituzione, il primo giudice annullerà egli stesso la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 ad art. 148 CPC);
che se invece la domanda verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltrare un altro reclamo limitato a tale decisione (cfr. DTF 139 III 481 consid. 6.3);
che in entrambe le ipotesi, il reclamo in esame, come la relativa domanda di effetto sospensivo, è ad ogni modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile in assenza di censure sul merito (rinviate a dopo il nuovo contraddittorio);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'204'241.58, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).