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14.2018.212 • TRAC TI 14.2018.212 Generato dall'IA

Creditor's Untimely Appeal of Debt Enforcement Rejection Dismissed

Numero d'incarto 14.2018.212
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor filed a complaint seeking reversal of a lower court's decision which had rejected their request for the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for debt collection; the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on December 19, 2019, significantly past the ten-day deadline which expired on December 10, 2018, following notification of the appealed judgment, even accounting for the suspension of proceedings due to the debtor's subsequent bankruptcy which was later closed, rendering the appellant solely responsible for the costs of the untimely review.

Regesto Legislator

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Art. 207 cpv. 1 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 CPC; Creditor's Untimely Appeal of Debt Enforcement Rejection Dismissed: CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione procedura di fallimento notificazione della decisione opposizione istanza tardiva di restituzione dei termini impugnazione della cancellazione Rigetto provvisorio dell’opposizione. Tardività del reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 143 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, citing this article for the consequence of late filing.

art. 60 CPC

The inadmissibility of the appeal was established ex officio, citing this procedural article.

art. 106 cpv. 1 CPC

The court fee for the current proceeding follows the outcome of the case (defeat), as ordered in point 2.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were cited as the basis for setting the amount of the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.212 · Lugano 20 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 112/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 luglio 2018 da

RE 1 (titolare della , ) contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2018 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'661.80 oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2018 e di fr. 300.–;

che statuendo con decisione del 27 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha respinto l’istanza inoltrata il 12 luglio 2018 da RE 1 per far rigettare in via provvisoria l’oppo­sizione interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal

15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivo;

che soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della Camera;

che la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________), speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;

che il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018 (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).