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14.2018.210 • TRAC TI 14.2018.210 Generato dall'IA

Mootness of Execution Appeal Due to Appellant's Death and Lack of Estate Continuation Confirmation

Numero d'incarto 14.2018.210
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following an initial judgment that definitively rejected an opposition to an execution proceeding for an unpaid invoice, the debtor filed an appeal which subsequently became moot because the appellant died and the creditor, after being formally asked to confirm continuation against the estate, failed to respond. The court therefore declared the execution withdrawn, struck the case from the roll as objectless, and decided that no procedural costs or indemnities would be charged, reasoning that while the appeal likely had merit due to the lower court failing to rule on a request for an extension, the necessity of remitting the case was not attributable to either party, although the state would bear the appeal's judicial fee, excluding any reimbursement to the estate as the claim's value was below the federal appeal threshold.

Regesto Legislator

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Art. 59 cpv. 2 LEF, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Mootness of Execution Appeal Due to Appellant's Death and Lack of Estate Continuation Confirmation: The court therefore declared the execution withdrawn, struck the case from the roll as objectless, and decided that no procedural costs or indemnities would be charged, reasoning that while the appeal likely had merit due to the lower court failing to rule on a request for an extension, the necessity of remitting the case was not attributable to either party, although the state would bear the appeal's judicial fee, excluding any reimbursement to the estate as the claim's value was below the federal appeal threshold.

Parole chiave

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revoca dell'esecutore testamentario casi di esclusione azione di rivendicazione nel pignoramento successione del defunto accollo delle spese procedurali domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll because the execution was deemed withdrawn.

art. 107 cpv. 1 lett. CPC

Cited as the rule for distributing court costs when the case is struck from the roll because it became moot.

art. 107 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for holding the State liable for the judicial fee due to the procedural issue not being attributable to one party.

art. 59 cpv. 2 LEF

Mentioned in the reasoning section regarding the procedure after the debtor's death, but not explicitly cited in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.210 · Lugano 9 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 132/18/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 8 novembre 2018 dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro

RE 1 († 19 febbraio 2019), già in

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato daRE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di una fattura del 17 novembre 2016 di fr. 685.– oltre agli interessi del 5% dal

17 dicembre 2016 e per le spese di diffida di fr. 60.–;

che statuendo con decisione del 30 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Capriasca ha accolto l’istanza dell’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenerne, in ordine, l’annullamento, e nel merito l’annullamento *“nel senso dei considerandi”*;

che il reclamante è deceduto il 19 febbraio 2019;

che con decreto del 5 marzo 2019, il presidente della Camera ha impartito all’CO 1 un termine con scadenza al 30 giugno 2019 per comunicare se intendeva continuare l’esecuzione contro la comunione ereditaria (giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF), in qual caso avrebbe dovuto produrre con la sua comunicazione un certificato ereditario, rendendola attenta che in caso di silenzio l’esecuzione sarebbe stata considerata come ritirata e la causa stralciata dal ruolo siccome senza oggetto;

che nel termine impartito l’istante è rimasta silente;

che conformemente a quanto preannunciato l’esecuzione va quindi considerata come ritirata e la causa stralciata dal ruolo siccome senza oggetto (art. 242 CPC);

che se la causa è stralciata al ruolo in quanto divenuta senza oggetto, le spese processuali vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. CPC);

che nella fattispecie il reclamo sarebbe probabilmente dovuto es­sere parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento della sentenza impugnata e alla retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio, siccome il Giudice di pace, prima di emettere la sentenza impugnata, non ha statuito sulla domanda 29 novembre 2018 di RE 1, volta a prorogare – per motivi di salute – il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza;

che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non sarebbe stata addebitabile a una delle parti, sicché per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);

che non si attribuiscono invece ripetibili agli eredi del reclamante, poiché l’art.

107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 745.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è reputata ritirata. Di conseguenza, il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).