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14.2018.196 • TRAC TI 14.2018.196 Generato dall'IA

State v. Debtor: Enforcement Order Objection Rejection

Numero d'incarto 14.2018.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The State sought the definitive rejection of an objection to an enforcement order for a debt of CHF 50, representing a remainder from a total liability including a fine and default notices, after the debtor had made a partial payment of CHF 250. The lower court dismissed the State's request because the State failed to provide an enforceable title specifically for the remaining CHF 50, which the court assumed related to the second default notice, while the State argued the remainder was the principal fine amount, supported by the enforceable fine decision attached to the application. The appellate court ruled that in definitive objection rejection proceedings, the burden of proving extinction of the debt lies with the debtor, and since the debtor provided no defense or imputation of payment, the court could not substitute itself for the debtor to examine the payment allocation; consequently, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the objection was definitively rejected, with costs imposed on the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; State v. Debtor: Enforcement Order Objection Rejection: The lower court dismissed the State's request because the State failed to provide an enforceable title specifically for the remaining CHF 50, which the court assumed related to the second default notice, while the State argued the remainder was the principal fine amount, supported by the enforceable fine decision attached to the application. The appellate court ruled that in definitive objection rejection proceedings, the burden of proving extinction of the debt lies with the debtor, and since the debtor provided no defense or imputation of payment, the court could not substitute itself for the debtor to examine the payment allocation; consequently, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the objection was definitively rejected, with costs imposed on the debtor.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione debito principale ordine di pagamento stato richiesto pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 LEF
The appeal was granted and the lower court's decision was overturned because the debtor (CO 1) failed to raise an exception regarding payment allocation, which is the responsibility of the debtor under this article.
Art. 85 CO
Citando l’art. 85 CO e sostenendo che la tassa di diffida è un accessorio del credito principale, il reclamante ritiene – sulla base di due sentenze di questa Camera (inc.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 81 LEF

The appeal was granted and the lower court's decision was overturned because the debtor (CO 1) failed to raise an exception regarding payment allocation, which is the responsibility of the debtor under this article.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the present judgment according to the outcome of the case (social principle).

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 48 OTLEF to set the amount of the court fee for the present judgment.

Art. 48 OTLEF

Used in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to set the amount of the court fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.196 · Lugano 30 aprile 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO 18/18 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 24 ottobre 2018 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 23 novembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la CO 1 (in seguito: la CO 1) per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo di credito il *“Decreto 03/10/2017 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione; 1) Multa (200.00); 2) Tassa di diffida 29-08-17 n. __________ (50.00); 3) Tassa diffida di pagamento 22-12-17 (50.00) (Acconti dedotti -250.00)”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Invitata a presentare eventuali osservazioni scritte, la convenuta ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine assegnatole.

C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2018, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.

D. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento. La CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine assegnatole.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 novembre 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante dello Stato del Canton Ticino il 26 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il versamento di fr. 250.–

effettuato dalla convenuta a favore del­l’istante si riferisce *“con ogni probabilità”* alla multa e alla prima tassa di diffida. L’importo residuo da pagare riguarderebbe

pertanto la tassa di diffida del 22 dicembre 2017 per la quale l’istan­­te non ha prodotto alcun valido titolo di rigetto.

4. Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino fa valere che i fr. 50.– posti in esecuzione riguardano l’importo residuo della multa. Citando l’art. 85 CO e sostenendo che la tassa di diffida è un accessorio del credito principale, il reclamante ritiene – sulla base di due sentenze di questa Camera (inc. 14.2017.97 e 14.2018.45) – che tale tassa sia stata estinta prioritariamente con il versamento di fr. 250.–.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

5.2 Munita del timbro di passaggio in giudicato, la decisione di multa disciplinare di fr. 200.– inflitta alla CO 1 prodotta dall’istante (doc. A) costituisce senz’altro un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il saldo di fr. 50.– posto in esecuzione, pari alla differenza tra, da una parte, la somma della multa e delle tasse di diffida (pari a fr. 300.–) e dall’altra l’acconto versato dal­l’escussa (fr. 250.–). Il Giudice di pace ha però considerato che tale saldo si riferisse alla seconda tassa di diffida (del 22 dicembre 2017), per cui l’istante non ha prodotto il relativo titolo di rigetto (la diffida di pagamento). Dall’istanza risulta invece implicitamente che il saldo fatto valere dallo Stato del Canton Ticino concerne la multa, dal momento che il titolo di rigetto che vi è accluso è la decisione di multa. È quindi controverso quali crediti (o parte di credito) sono stati estinti con il versamento dei fr. 250.–.

6. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nella

fattispecie, la CO 1 non ha presentato osservazioni in prima sede. In mancanza di un’eccezione di estinzione del saldo di fr. 50.– dedotto in esecuzione, il Giudice di pace non poteva validamente sostituirsi al­l’escussa ed esaminare d’ufficio la questione dell’imputazione del pagamento dei fr. 250.– (per l’eccezione di prescrizione: sentenza del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.2.2; in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione: sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011 del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2019 consid. 6.1 e 14.2015.119/121 consid. 9.2). Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento del­l’istanza.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema d’indennità, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Anche in prima sede non si giustifica di assegnare all’istante un’indennità d’inconvenienza, siccome esso non ha motivato la sua richiesta. È del resto dubbio che un ente di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è rigettata in via definitiva.

2. La tassa di giustizia, di fr. 40.–, è posta a carico della convenuta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).