Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2018.195 • TRAC TI 14.2018.195 Generato dall'IA

Debt Seizure Denial Based on Unsubstantiated Invoices

Numero d'incarto 14.2018.195
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought a bank seizure against the debtor based on two invoices totaling CHF 8,000 for services related to a residency permit application, relying on the debtor's foreign domicile as grounds for seizure. The lower court rejected the seizure request, and the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to provide objective evidence to make the claim plausible beyond merely submitting the unilaterally prepared invoices, which are insufficient under the law to establish the existence and exigibility of the debt for granting a seizure, especially since new supporting documents submitted on appeal were deemed inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 272 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 278 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Debt Seizure Denial Based on Unsubstantiated Invoices: The lower court rejected the seizure request, and the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to provide objective evidence to make the claim plausible beyond merely submitting the unilaterally prepared invoices, which are insufficient under the law to establish the existence and exigibility of the debt for granting a seizure, especially since new supporting documents submitted on appeal were deemed inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti bancari sequestro di mezzi di prova opposizione al precetto esecutivo attestato di carenza beni fatture fittizie domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 272 LEF
La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art.
Art. 319 lett. a CPC
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
Art. 278 LEF
La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 126 III 488
278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid.
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 138 III 233
1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 95 cpv. 2 CPC

Cited as part of the legal basis for imposing procedural costs based on the outcome of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the rule governing the allocation of procedural costs according to the party who lost the case (soccombenza).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2018.195 · Lugano 7 febbraio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2018 da

RE 1 contro

CO 1 ()

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 21 novembre 2018 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro del conto bancario detenuto dal debitore *“presso l’Istituto Bancario __________ di __________, n. IBAN __________”* fino a concorrenza di fr. 8'000.–, oltre agli interessi del 6% dal 1° giugno 2018. Quale titolo del credito l’istante ha indicato il mancato pagamento di due fatture, l’una del 30 marzo (di fr. 4'500.–) e l’altra del 3 aprile 2018 (di fr. 3'500.–), per diverse prestazioni da lui effettuate a favore del debitore nell’ambito di una richiesta di ottenimento del permesso B.

B. Statuendo

con decisione del 22 novembre 2018 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–.

C. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2018 – con il quale erroneamente si rivolge al Pretore

– per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istan­­za. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in

diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011,

consid. 1). La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase

ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 Nel caso specifico sono dunque inammissibili tutti i documenti (doc. A-L e doc. 1A-1E) che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo allo scopo di rendere verosimile il ben fondato delle due fatture (da lui stesso allestite) presentate davanti al primo giudice e da quest’ultimo ritenute insufficienti per poter decretare il sequestro dei beni di CO 1. Trattandosi infatti di documenti nuovi, il principio sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC vieta a questa Camera di tenerne conto.

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Di regola una semplice fattura non avallata dal debitore non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che elenca (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c), trattandosi di un atto allestito unilateralmente dal sedicente creditore, che non ha una forza probante superiore a semplici allegazioni.

2.1 Nel caso in esame, il Pretore ha quindi correttamente considerato che le due fatture prodotte da RE 1 in sé non bastano a rendere verosimile la pretesa da

lui vantata nei confronti di CO 1. Non si tratta di *“complicanze burocratiche”*, ma unicamente di applicazione della legge svizzera,

e meglio del­l’art. 272 LEF, il quale non consente di decretare un sequestro sulla scorta delle sole allegazioni dell’istante.

2.2 Nelle predette circostanze, il reclamo non può quindi ch’essere respinto e la sentenza impugnata confermata, non senza ricordare a RE 1 che il pronunciato, ad ogni modo, non lo priva del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa (e quindi l’esistenza di un credito ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) nei confronti del debitore, oltre ai due altri presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF (cpv. 1 n. 2 e 3). Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (sopra consid. 1.2).

3. Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il

carattere unilaterale della procedura.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a RE 1, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).