Federal Administration of Contributions v. Debtor (Premature Bankruptcy Declaration)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Federal Administration of Contributions, acting on behalf of the Swiss Confederation, sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt of over CHF 158,000, but the first instance court erroneously declared the debtor bankrupt on November 27, 2018, before the scheduled hearing date of December 11, 2018, despite the debtor's failure to receive prior notice requiring a new summons published in the official gazette. The appellate court accepted the debtor's appeal, finding that the premature declaration violated the debtor's right to be heard, and consequently annulled the bankruptcy decision, remitting the case to the lower court for a new judgment after proper citation of the parties, while waiving court fees for the appeal.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento senza preventiva esecuzione. Statuizione prima della (seconda) udienza convocata dopo che la prima citazione non era stata ritirata dalla convenuta. Annullamento e rinvio per nuovo giudizio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court found a violation of the right to be heard, provided for in this article, which justified upholding the appeal.
This procedural article was cited as the basis for annulling the appealed decision and remitting the case for a new judgment.
This provision was applied to waive the collection of court fees for the current judgment because the error was not attributable to the parties' fault.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.194 · Lugano 13 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 12 ottobre 2018 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC/IVA, Berna) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 12 ottobre 2018, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 158'491.30;
che l’udienza è stata indetta per il 26 novembre 2018;
che non avendo la convenuta ritirato la raccomandata contenente la citazione, il 5 novembre 2018 il Pretore ha annullato l’udienza e, dopo l’anticipazione delle relative spese, il 16 novembre ha convocato le parti a una nuova udienza, fissata per l’11 dicembre 2018, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale dello stesso 16 novembre per quanto concerne la convenuta;
che statuendo con decisione del 27 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso 27 novembre alle ore 14:00 e posto a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, rilevando come la decisione impugnata è stata emessa prima della tenuta della nuova udienza di discussione dell’istanza fissata per l’11 dicembre 2018;
che con scritto del 28 novembre 2018 il Pretore ha riconosciuto di essere incorso in un evidente errore;
che nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2018 l’istante ha comunicato di ritenere il reclamo giustificato;
che nelle predette circostanze il diritto di essere sentita della reclamante (previsto dall’art. 190 cpv. 2 LEF) deve ritenersi violato, sicché il reclamo va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio previa nuova citazione delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che si rinuncia a prelevare la tassa per il giudizio odierno, l’annullamento della sentenza impugnata non essendo addebitabile a colpa delle parti (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, non avendo le parti formulato domanda motivata al riguardo (cfr. art.
95 cpv. 3 lett. c CPC) e l’art. 107 cpv. 2 CPC essendo comunque applicabile alle sole spese processuali (DTF 140 III 389 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2016.200 del 5 gennaio 2017, consid. 5).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 novembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio sono poste a carico dello Stato.
II. Non si riscuotono spese processuali.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).