Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2018.19 • TRAC TI 14.2018.19 Generato dall'IA

Alimony Enforcement Opposition Appeal Inadmissibility

Numero d'incarto 14.2018.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement order seeking collection of overdue alimony payments for December 2016 and subsequent shortfalls, requesting instead a payment deferral or installment plan. The appellate court declared the appeal inadmissible because the authority ruling on the opposition's rejection lacks the power to suspend the case or grant payment deferrals, as such relief concerning economic hardship must be sought before the competent execution office during the garnishment or asset realization stages, not in the summary procedure for definitively rejecting opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Domanda del convenuto di sospendere l’obbligo di pagamento o di concedergli una dilazione. Irricevibilità del reclamo

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione caso di rigore opposizione al divorzio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione termine di pagamento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 138 cpv. 1 CPC
A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv.
Art. 327 cpv. 1 CPC
1 CPC) e che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 103 Ia 52
Ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 74 cpv. 2 LTF

This provision is mentioned in the section detailing the possibility of a federal appeal, indicating the grounds under which such an appeal might be allowed (fundamental legal question).

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

This provision concerns the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal if the main appeal criteria are not met.

art. 113 LTF

This provision governs the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision concerns the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied in the dispositive to order that court costs follow the losing party (non-success).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2018.19 · Lugano 12 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 27 novembre 2017 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto

esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 957.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito i *“man­cati versamenti contributi alimentari – dicembre 2016”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 dicembre 2017 (citate nella sentenza impugnata, ma non presenti nell’“incarto” di prima sede).

C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e un’indennità di fr. 20.– a favore del­l’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2018 chiedendo di poter effettuare il pagamento della quota di alimenti riferita al dicembre del 2016 dopo il pagamento dell’ultima rata o di ottenere una dilazione di quel pagamento in rate di fr. 150.– in aggiunta a quella corrente di fr. 937.–.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 7 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso in esame, il problema è che il Giudice di pace non ha conservato gli atti

di causa. Certo, l’istante ha trasmesso a questa Camera *“l’incarto completo della causa”*, ma in assenza di un elenco degli atti allestito dalla Giudicatura di

pace prima del­l’emanazione della decisione impugnata è impossibile verificare che i documenti trasmessi corrispondano a quelli prodotti in prima sede, e in ogni caso mancano le osservazioni del convenuto citate nella sentenza impugnata. D’altronde, difettano anche le ricevute degli invii raccomandati dell’ordinanza di assegnazione al convenuto di un termine per presentare osservazioni all’istan­­za e di trasmissione delle dette osservazioni.

A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) e che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC).

1.4 Ciò posto, nella fattispecie può comunque essere lasciata aperta la questione di sapere se le conclusioni contenute nel reclamo sono nuove – e quindi irricevibili (sopra consid. 1.2) – oppure se RE 1 le aveva già formulate nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2017. In effetti, l’unica competenza del giudice del rigetto dell’opposizione è quella di accogliere o di respingere – totalmente o parzialmente – l’istanza (art. 84 cpv. 1 LEF), o eventualmente di dichiararla irricevibile (art. 59-60 CPC) o di stralciare dal ruolo le cause diventate senza oggetto (art. 241 e 242 CPC), e ciò di principio entro cinque giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni (art. 84 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/c). Il giudice non può quindi sospendere la causa – tranne in casi rarissimi di natura processuale (sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8) – né concedere dilazioni, come invece chiesto

dal reclamante. Eventuali difficoltà economiche dell’escus­­so non costituiscono infatti un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, egli può far valere tale censura davanti al competente ufficio di esecuzione in sede di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando la concessione di una dilazione nel senso del­l’art. 123 LEF (sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2). Il reclamo in esame è quindi irricevibile.

2. Ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), si precisa che la decisione supercautelare

20 dicembre 2016 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona prodotta da CO

1 costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare del dicembre del 2016, pari a fr. 937.–, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016

(art. 104 cpv. 1 CO), come risulta pacificamente dal dispositivo n. 3 *(“Il primo versamento avverrà per la mensilità

di dicembre 2016, da versarsi entro il 31 dicembre 2016”)*. La decisione vale poi titolo anche per ulteriori fr. 20.– quale

mancato pagamento di fr. 2.– mensili (fr. 935.– anziché fr. 937.–) per i mesi da gennaio a ottobre 2017 (v. tabella acclusa all’istanza e l’estratto Postfinan­ce).

Che RE 1, come afferma nel reclamo, abbia fatto presente al Pretore aggiunto e agli avvocati ch’egli avrebbe potuto iniziare a pagare gli alimenti solo dalla fine del gennaio del 2017 e avrebbe saldato la rata di dicembre 2016 soltanto dopo il pagamento dell’ultima quota non trova riscontro nel decreto del 20 dicembre 2016 e non risulta comunque essere stato accettato dal Pretore aggiunto o dalla controparte. Né il Giudice di pace né la Camera ne possono pertanto tenere conto, dal momento ch’essi sono vincolati al dispositivo n. 3, il cui tenore non lascia spazio a dubbi interpretativi.

3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 957.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).