Appeal Against Execution Order Struck as Moot After Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant appealed the provisional rejection of the debtor's objection to an execution order for CHF 237,560 plus accessories, but the appeal became moot after the initiating party requested the case be struck due to an intervening settlement to which the appellant did not object. The court consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll, ordering the appeal costs, already advanced by the appellant, to be reduced to CHF 50 and remain with the appellant, compensating respective fees, while returning the excess advance payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 219 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Against Execution Order Struck as Moot After Settlement: The court consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll, ordering the appeal costs, already advanced by the appellant, to be reduced to CHF 50 and remain with the appellant, compensating respective fees, while returning the excess advance payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to declare the appeal moot and struck from the roll because the parties requested it due to a settlement.
Used to justify the equitable allocation of procedural costs due to the withdrawal of the case.
Taken into account when assessing the amount of procedural costs because the decision was a declaration of non-entry into substance.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.188 · Lugano 26 marzo 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2018 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore, con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 237'560.– oltre agli accessori;
preso atto della richiesta di stralcio della causa per intervenuta transazione formulata dall’istante con scritto del 28 dicembre 2018, cui la reclamante non si è opposta;
constatato che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo come richiesto dalle parti (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
ricordato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
considerato, nel caso specifico, che l’istante ha chiesto di porre le eventuali spese processuali a carico della reclamante e di compensare le ripetibili;
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 237'560.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono ridotte a fr. 50.– e sono poste a suo carico, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte di anticipo eccedente, pari a fr. 350.–, le è restituita.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).