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14.2018.185 • TRAC TI 14.2018.185 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Ruling Based on Debt Settlement and Plausible Solvency

Numero d'incarto 14.2018.185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor due to unpaid debt, but the debtor appealed the subsequent declaration of bankruptcy, arguing the debt had been settled and claiming solvency, supported by documentation showing the original claim was paid to the enforcement office shortly after the bankruptcy ruling. The court reasoned that while the debt extinguishment requirement under the relevant statute was met, the debtor also needed to render their solvency plausible; based on existing execution files showing outstanding, but manageable, other debts and the timely settlement of the precipitating debt, the court found the debtor's financial viability sufficiently probable to warrant annulling the bankruptcy order, though the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to the late payment causing the initial procedure.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Ruling Based on Debt Settlement and Plausible Solvency: The court reasoned that while the debt extinguishment requirement under the relevant statute was met, the debtor also needed to render their solvency plausible; based on existing execution files showing outstanding, but manageable, other debts and the timely settlement of the precipitating debt, the court found the debtor's financial viability sufficiently probable to warrant annulling the bankruptcy order, though the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to the late payment causing the initial procedure.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora credito in esecuzione solvibilità finanziaria gestione del sinistro deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article establishes the legal grounds for annulling a bankruptcy declaration, which the court applied to grant the appeal (point I.1).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning to justify placing the judicial costs on the appellant due to the need to initiate judicial proceedings following the late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant in the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant in the first instance.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section ('Rimedi giuridici') as the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section ('Rimedi giuridici') regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.185 · Lugano 13 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 settembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 13 settembre 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'350.25 più interessi e spese.

B. All’udienza indetta per l’11 ottobre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 30 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 31 ottobre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

19 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 16 novembre 2018 contro la sentenza notificata RE 1 l’8 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata l’8 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 5'507.65 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D accluso al reclamo), compresa la tassa di giudizio di prima sede, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 14 novembre 2018) prodotto dal reclamante (doc. E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti cinque esecuzioni per poco più di fr. 6'600.–. Dall’e­­stratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico e le due esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________ e __________ sono state estinte nel frattempo. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza finanziaria non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 ottobre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).