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14.2018.184 • TRAC TI 14.2018.184 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Due to Debt Settlement and Demonstrated Solvency

Numero d'incarto 14.2018.184
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an unpaid debt, but the debtor appealed, claiming to have since settled the debt. The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentary proof of payment for the specific debt that triggered the bankruptcy, satisfying the requirement for debt extinguishment, and further demonstrated sufficient verisimilitude of solvency by showing that, after settling other outstanding enforcement actions, only one minor enforcement remained suspended by opposition, indicating that their economic survival was not immediately threatened. Consequently, the court granted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for all resulting court and enforcement fees.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 78 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal of Bankruptcy Due to Debt Settlement and Demonstrated Solvency: The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentary proof of payment for the specific debt that triggered the bankruptcy, satisfying the requirement for debt extinguishment, and further demonstrated sufficient verisimilitude of solvency by showing that, after settling other outstanding enforcement actions, only one minor enforcement remained suspended by opposition, indicating that their economic survival was not immediately threatened. Consequently, the court granted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for all resulting court and enforcement fees.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese di mora domanda d'esecuzione prova della solvibilità gestione del sinistro assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

The court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt subject to execution had been paid.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited to justify placing the costs of the judicial procedure on the appellant due to their late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Used to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the remedy available against the decision (appeal period).

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the remedy available against the decision regarding suspension of the appeal deadline.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.184 · Lugano 25 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.768 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 settembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dal PA 1, )

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 18 settembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'933.60 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 18 ottobre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 6 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 7 novembre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’ef­­fetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di ave­re saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 16 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

7 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Locarno il 13 novembre 2018 (doc. F) relativa al versamento di fr. 6'099.35 a saldo dell’esecu­­zione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dalla lista delle esecuzioni (al 7 novembre 2018) prodotto dalla reclamante (doc. E) si evince che nei suoi confronti a quella data erano pendenti (ovvero né perente né estinte) 5 esecuzioni per fr. 31'755.75. Oltre all’esecuzione già menzionata, la reclamante ha però poi pagato altre tre esecuzioni (doc. F e G) e ottenuto il ritiro di una quarta (doc. H), sicché rimane in corso una sola esecuzione, per fr. 5'038.30, sospesa da opposizione (art. 78 LEF). Dalla lista, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 novembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).