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14.2018.18 • TRAC TI 14.2018.18 Generato dall'IA

State Appeal on Provisional Debt Collection Rejection Based on Certificates of Deficiency

Numero d'incarto 14.2018.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The state appealed the provisional rejection of its opposition to an executive claim, which sought collection of debts based on certificates of deficiency following seizure, arguing the lower court violated its right to be heard by only summoning the debtor, and that the debtor could not validly raise the defense of no improvement in circumstances because the debt arose before the debtor's 2013 bankruptcy. The appellate court found that the lower court violated the state's right to be heard by failing to convene the creditor, but since the issue regarding the validity of the "no improvement" defense presented a pure legal question that the appellate court could decide, the violation was cured without remanding the case; however, the court ultimately rejected the appeal, holding that certificates of deficiency following seizure do not serve as grounds for provisional rejection when the underlying credit is a public law claim, as such claims require a final administrative decision for provisional rejection, although the court noted that the debtor *was* entitled to raise the "no improvement" defense because the underlying debts (health insurance contributions from 1996-2005) predated the 2013 bankruptcy.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Obbligo del giudice del rigetto di conservare gli atti della causa. Violazione del diritto di essere sentito. Attestati di carenza di beni. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna

Parole chiave

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incasso credito nel fallimento "Validità provvisoria" debito pubblico eccezioni difensive assicurazione di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 327 cpv. 1 CPC
A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v.
Art. 131 CPC
A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC).

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 137 I 195
Apartment Owners v. Community of Co-owned Properties and Debt Enforcement Authority (Right to Reply Violation)
DTF 103 Ia 52
Ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the present judgment follow the outcome of the appeal (the claimant lost).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used, along with Art. 106 CPC, to establish the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.18 · Lugano 27 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 149/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 17 novembre 2017 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’__________ PA 1, __________) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2018 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 7 febbraio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino (rap­presentato dall’Istituto delle assicurazioni sociali) ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 1'254.60, di 2) fr. 827.55, di 3) fr. 1'460.50 e di 4) fr. 125.46, indicando quali titoli di credito: *“1. Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio, Via Pollini 29, 6850 Mendrisio, data del 26.02.1998,

2. ACB __________ Ufficio esecuzione di Mendrisio, data del 30.07.1997, 3. ACB __________ fr. 574.15 del 16.12.2005 e n. __________ fr. 886.35 del 13.03.2006,

4. Tassa diffida”.*

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 novembre 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 novembre 2011. All’udienza di discussione tenutasi il 19 gennaio 2018, alla quale è stata convocata solo la parte convenuta, essa si è nuovamente opposta alla domanda dell’istante.

C. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2018, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento del­l’istanza e, in via subordinata, l’annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio. Stante l’esi­to del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 febbraio 2018 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton Ticino al più presto l’8 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso in esame, il Giudice di pace non ha conservato tutti gli atti di causa, ma ha ritornato allo Stato del Canton Ticino i documenti allegati all’istanza, di modo che il reclamante ha dovuto produrli nuovamente in questa sede. Non essendovi dubbi sul fatto che detti documenti fossero stati già prodotti in prima istanza, nulla osta a che gli stessi vengano ammessi pure in questa sede.

A futura memoria si rammenta al Giudice di pace che in caso di reclamo la giurisdizione inferiore deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il giudice di prime cure ha preso atto che con le proprie osservazioni CO 1 ha affermato di non essere ritornato a miglior fortuna e che in sede di udienza ha precisato di essere a beneficio di prestazioni assistenziali e di avere inoltrato

regolare domanda per l’ottenimento di prestazioni dall’assicurazione invalidità a causa del peggioramento del suo stato di salute. Senz’altra spiegazione, il Giudice di pace ha quin­di

respinto l’istanza confermando l’opposizione.

3. Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino censura l’errata applicazione del diritto processuale e materiale. Ritiene che il suo diritto di essere sentito, e di conseguenza il principio del contraddittorio, sia stato leso dalla decisione del Giudice di pace di convocare in udienza solamente l’escusso. Rimprovera al primo giudice di avere violato il diritto anche ammettendo l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna sollevata da CO 1. A suo dire, infatti, l’escusso non poteva invocare alcuna protezione a questo riguardo, siccome il precetto esecutivo si fonda su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, e non su un attestato di carenza di beni dopo fallimento, e non riguarda un credito sorto pri­ma del fallimento dell’escusso.

4. Il Giudice di pace ha emanato la sua decisione senza convocare in udienza l’escutente, ciò che gli avrebbe permesso di controbattere le allegazioni dell’escusso. Non v’è quindi dubbio che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito dell’istante (art. 53 CPC).

La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Dato che l’unica censura sollevata dal reclamante – la proponibilità dell’eccezione di non ritorno a miglior fortuna – pone un quesito di natura giuridica che la Camera può esaminare con un libero potere d’apprezzamento (sopra consid. 1.2), la lesione del diritto di essere sentito può essere sanata in sede di reclamo. Essendo la causa da ritenersi matura per il giudizio, per motivi di economia processuale, la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), giacché un rinvio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, all’origine di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenze del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013 e della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016 consid. 6.1 e i rinvii).

5. Ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), va innanzitutto chiarito che, nella fattispecie, l’istanza non è confortata da un attestato di carenza di beni emesso nell’ambito di un fallimento (art. 265 cpv. 1 LEF), bensì da un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 115 cpv. 1 LEF) dovuto al mancato pagamento di alcune quote LAMal.

5.1 Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, entrambi i tipi di attestato di carenza di beni sono di principio parificati dalla legge a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto pubblico. Tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF 14.2011.190 del­l’11

gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente

chiedere il rigetto dell’opposizione in via *definitiva* producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L’attestato di carenza beni costituisce invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (sentenze del­la CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).

Ne viene pertanto che, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo pignoramento prodotti dall’istante non possano assurgere a titoli di rigetto provvisorio. È pertanto corretta, in definitiva, la decisione del Giudice di prime cure di respingere l’i­­stanza di rigetto.

5.2 Per completezza, non si può tacere del fatto che un’opposizione per non ritorno a miglior fortuna è possibile se l’escutente procede non solo in base a un attestato di carenza di beni dopo fallimento, ma anche per l’incasso di un credito sorto prima del fallimento dell’escusso (art. 265 cpv. 2 LEF). Ora, nella fattispecie, i crediti incorporati negli attestati di carenza di beni prodotti dall’i­stante si riferiscono a contributi LAMal e partecipazioni del 1996 (doc. A, primo foglio), del 1997 (doc. A, secondo foglio) e del 2005 (doc. A, terzo e quarto foglio), mentre l’escusso risulta essere fallito nel corso del 2013. Ne consegue che, essendo i crediti posti in esecuzione dallo Stato del Cantone Ticino sorti prima del fallimento dell’escusso, quest’ultimo appare, contraria­mente a quanto sostenuto dal reclamante, legittimato a sollevare l’ec­cezione di non ritorno a miglior fortuna (oltre all’assenza di prova dell’identità tra escutente e creditrice). La questione non merita comunque ulteriore approfondimento, dovendo il reclamo venir respinto per i motivi poc’anzi illustrati.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'668.11, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).