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14.2018.17 • TRAC TI 14.2018.17 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Rejection Based on Italian Judgment Merits Dismissed

Numero d'incarto 14.2018.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the definitive rejection of an opposition to an enforcement order based on Italian judgments that were previously recognized and declared enforceable in Switzerland (*exequatur*). The appellant argued against the merits of the original Italian judgments (claiming coercion and lack of due process in the Italian proceedings), but the court reasoned that the enforcement procedure focuses solely on the formal validity of the enforceable title, which the *exequatur* decision established, and that objections regarding the merit of the underlying debt or procedural flaws in the foreign decision must be raised during the separate *exequatur* appeal, not in the opposition rejection proceedings. Furthermore, the court noted that execution costs were not subject to the opposition rejection procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera. Spese della decisione di exequatur. Spese di esecuzione del sequestro. Improponibilità delle censure di merito

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione di decisioni straniere opposizione decisioni incidentali titolo esecutivo decisione straniera

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata (DTF 138 III 375, consid.
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 136 V 135
Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (DTF 136 V 135 consid.
DTF 132 III 142
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose the costs of the present judgment according to the outcome of the appeal (loser pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to determine the amount of the court fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.17 · Lugano 12 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.1131 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 ottobre 2017 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio 2014 emes­so dal Giudice di pace di Busto Arsizio __________ e con la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 del Giudice di pace di Busto Arsizio __________, RE 1 è stato riconosciuto debitore di € 6'690.79 nei confronti di CO 1. Con sentenza del 30 agosto 2007 (inc. __________), in accoglimento dell’istanza

29 agosto 2017 di CO 1, il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona, ha riconosciuto e dichiarato ese­cutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo e la sentenza summenzionati e ha

decretato il sequestro di ogni conto o avere patrimoniale intestato o

cointestato a RE 1 presso la banca __________, fino a concorrenza di fr. 7'620.14, corrispon­denti a € 6'690.79 al cambio del giorno dell’inoltro dell’istanza di

sequestro ed *exequatur*. Il verbale di sequestro allestito dall’Uffi­­cio d’esecuzione di Bellinzona è stato inviato alle parti il 26 settembre 2017.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 ottobre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 7'620.14, di 2) fr. 300.– e di 3) fr. 165.50, indicando quali titoli di credito: *“1. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________. Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Busto Arsizio n. __________ del 10 febbraio 2014 e sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio n. __________ del 14 novembre 2014, 2. Tasse di giustizia, 3. Spese di sequestro”.*

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 16 ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona e la convalida del sequestro n. __________. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 25 ottobre 2017. L’istante ha quindi riconfermato la sua domanda con replica spontanea dell’8 novembre 2017, cui il convenuto ha ribattuto con duplica spontanea del 13 novembre 2017.

D. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con scritti del 12 e del 27 febbraio 2018 il reclamante ha trasmesso a questa Camera copia della decisione impugnata nonché vari altri documenti. Con ulteriore scritto del 4 marzo 2018 RE

1 ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 febbraio 2018, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo stesso vale per il complemento al reclamo inviato il 12 febbraio 2018. I successivi scritti del 27 febbraio e del

4 aprile 2018, poiché inoltrati più di dieci giorni dopo la notifica della sentenza impugnata, risultano invece ovviamente tardivi e vanno pertanto estromessi dall’incarto.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata (DTF 138 III 375, consid.

4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, il reclamo è sprovvisto di conclusione, ma si capisce dalla motivazione che il reclamante intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione del­l’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 2).

1.4 Al reclamo è accluso un estratto del Codice Deontologico Forense. Non essendo stato presentato in prima istanza, si tratta di un mezzo di prova nuovo e pertanto inammissibile. Lo stesso vale per l’e-mail di RE 1 del 25 giugno 2014 acclusa allo scritto del 12 febbraio 2018.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio 2014 emesso dal Giudice di pace di Busto Arsizio __________ (doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 del Giudice di pace di Busto Arsizio __________ (doc. G), sui quali CO 1 basa la sua pretesa, sono già stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera con la decisione 30 agosto 2017 della Pretura di Bellinzona (inc. __________) (doc. C) e costituiscono pertanto titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi degli art. 80 e

81 LEF.

4. Nel reclamo e nello scritto integrativo del 12 febbraio 2018, RE 1 contesta le decisioni contumaciali prese dai due Giudici di pace italiani, fondate su una nota pro forma che, a suo dire, non costituirebbe un riconoscimento di debito in quanto la firma gli sarebbe stata estorta con inganno da CO 1. Il reclamante lamenta che il Giudice di pace di Busto Arsizio avreb­be sentenziato omettendo di comunicargli la data dell’udienza e i termini per poter impugnare la decisione. RE 1 ester­na il suo dissenso anche nei confronti dell’Ufficio di esecuzione che avrebbe pignorato il suo conto corrente sul quale riceve la rendita pensionistica, senza sincerarsi su ciò che può essere pignorato o meno. Egli si duole della tardiva notifica della decisione d’*exequatur*, a cui afferma di essersi opposto.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Come si è visto, giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, una decisione giudiziaria esecutiva vale quale titolo di rigetto definitivo. Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione

presuppone però una dichiarazione di esecutività (cosiddetto *“exequatur”*; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif.; Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

5.2 Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo n. __________ del 10 febbraio (doc. F) e la sentenza n. __________ del 14 novembre 2014 (doc. G) emessi dal Giudice di pace di Busto Arsizio sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera dalla Pretura di Bellinzona con decisione del 30 agosto 2017 (inc. __________), passata in giudicato (doc. C). Ne consegue che, come rettamente stabilito dal primo giudice, essi rappresentano validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 7'620.14 nel senso del­l’art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure art. 81 cpv. 3 LEF *a contrario*).

a) Il reclamante allega invero di avere ricevuto il decreto di sequestro e la decisione di *exequatur* solo il 10 ottobre 2017 e di esservisi opposto con le sue osservazioni del 25 ottobre 2017. Sen­nonché le osservazioni sono state presentate nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (inc. __________) e non in quella di sequestro ed *exequatur* (inc. __________). Contrariamente a quanto sembra aver inteso RE 1, il procedimento di rigetto è indipendente da quello di

sequestro ed *exequatur*, motivo per cui egli avrebbe dovuto opporsi al secondo con un memoriale scritto separato, indirizzato

all’autorità competente – il Tribunale d’appello per l’*exequatur* (art. 43 n. 5 CLug e 327*a* CPC) e il giudice del sequestro per il sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) –, come peraltro indicato nella decisione 30 agosto 2017 (doc. C in fondo all’ultima pagina). Del resto, anche per un laico, il fatto che si trattasse di procedimenti distinti era più che evidente, oltre che dai differenti mezzi d’impugnazione indicati sulla decisione 30 agosto 2017, già solo in considerazione dei di­versi numeri d’incarto (__________ e __________) e del differente giudice competente (il Pretore per il rigetto e il Pretore aggiunto per il sequestro e l’*exequatur*). In assenza di una formale impugnazione, la decisione del 30 agosto 2017 è da considerare passata in giudicato.

b) Per abbondanza, non è inutile osservare che le obiezioni sollevate dal reclamante

riguardavano questioni di merito, sottratte alla cognizione del giudice dell’*exequatur* (art. 45 cpv. 2 della Convenzione di

Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug, RS 0.275.12]).

5.3 Quanto al credito di fr. 300.– posto in esecuzione da CO 1 a titolo di *“tasse di giustizia”*, la citata decisione di *exequatur* della Pretura del Distretto di Bellinzona del 30 agosto 2017 (doc. C), che stabilisce tale tassa, costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF.

5.4 Le spese di esecuzione del sequestro, di fr. 165.50 (doc. E), menzionate quale terza posta nel precetto esecutivo, sono invece spese esecutive da prelevare in priorità sul provento della realizzazione (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III

39 segg.; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. II, n. 23 e 44 ad art. 144 LEF). Sulle stesse decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28 febbraio 2012).

6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1 Nel caso specifico il reclamante sostiene che la nota pro forma per il lavoro svolto da CO 1 non possa considerarsi un riconoscimento di debito. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia su fatti successivi al decreto ingiuntivo e alla sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura italiana che ha portato a tali decisioni. In tal senso, a nulla valgono le lagnanze del reclamante, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Ciò basterebbe già a respingere l’eccezione sollevata.

6.2 Solo per completezza, va precisato, relativamente all’obiezione del reclamante secondo cui il Giudice di pace italiano avrebbe statuito in contumacia senza che RE 1 potesse far valere che la firma sulla nota pro forma gli sarebbe stata estorta con astuzia da RE 1, che il reclamante si è in realtà regolarmente opposto alla decisione del primo Giudice di pace sostenendo di essere stato raggirato (doc. N) e il Giudice di pace ha avuto modo di sancire come non vi sia alcun riscontro di detto, presunto, raggiro (doc. G). Un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe comunque dovuta essere fatta valere nella procedura di *exequatur* (ove avesse potuto assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1 o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF).

7. Il reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'085.64, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).