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14.2018.167 • TRAC TI 14.2018.167 Generato dall'IA

Reversal of Bankruptcy Declaration Due to Debt Settlement and Solvency Proof

Numero d'incarto 14.2018.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor due to an unpaid debt, which the lower court granted; however, the debtor appealed, submitting evidence that the debt had subsequently been settled and that other existing execution proceedings were also resolved or nearing resolution, thereby making their solvency more probable than their insolvency. The appellate court reasoned that the requirements for annulling a bankruptcy declaration under the relevant statute—proof of debt extinguishment and sufficient verisimilitude of solvency—were met by the documentary evidence provided, thus leading to the reversal of the bankruptcy order, with the costs of the appeal proceedings being imposed on the debtor for causing the need for the judicial review through their delayed payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Reversal of Bankruptcy Declaration Due to Debt Settlement and Solvency Proof: The appellate court reasoned that the requirements for annulling a bankruptcy declaration under the relevant statute—proof of debt extinguishment and sufficient verisimilitude of solvency—were met by the documentary evidence provided, thus leading to the reversal of the bankruptcy order, with the costs of the appeal proceedings being imposed on the debtor for causing the need for the judicial review through their delayed payment.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito prova di pagamento sindacato giurisdizionale opposizione tardiva debito insoddisfatto Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo il fallimento. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The court explicitly cited this article as the fulfilled requirement for annulling the bankruptcy decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning for placing the judicial costs on the appellant due to the necessity of initiating the legal proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited for the calculation method of the court fee (tassa di giustizia) imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for the calculation method of the court fee (tassa di giustizia) imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.167 · Lugano 8 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.852 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 2018 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 24 agosto 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'642.85 più interessi e spese.

B. Nel termine impartito dal Pretore la parte convenuta non ha presentato osservazioni e le parti nemmeno hanno chiesto di essere citate a un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dall’11 ottobre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 22 ottobre 2018 il presidente della Camera ha d’ufficio concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 19 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima (alla scadenza del termine di giacenza postale), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto le ricevute del pagamento all’UE di Bellinzona di due acconti a favore dell’esecu­­zione promossa dall’istante e un estratto dal registro delle esecuzioni, da cui si evince che tale esecuzione è stata ritirata, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo già citato risulta che la reclamante ha pagato anche tutte le sue altre esecuzioni, tranne una (n. __________), giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, il cui saldo è attualmente di fr. 889.10, sicché si può ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia seriamente minacciata a breve, specie perché dall’estratto non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La parte della tassa di giustizia di primo grado che la reclamante non ha ancora pagato all’UE di Bellinzona (fr. 30.–) sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 ottobre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 30.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della parte scoperta della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).