Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2018.166 • TRAC TI 14.2018.166 Generato dall'IA

Appeal Regarding Rent Execution and Default Interest Calculation

Numero d'incarto 14.2018.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court reviewed an appeal against the provisional rejection of an opposition to an executive writ demanding unpaid rent; the court confirmed that the underlying lease agreement constituted sufficient proof for the debt under the relevant execution law. However, the court partially granted the appeal because the initial decision erred on the starting date for default interest, which, according to the contract's fixed payment schedule, should accrue from the first day of each respective month on the individual rent amounts, not from the beginning of the entire period on the total sum, thus modifying the interest commencement date to November 1, 2017.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Data di decorrenza degli interessi di mora. Disdetta per motivi gravi eccepita solo in sede di reclamo

Parole chiave

Generato dall'IA
interessi di mora pagamento del canone di locazione termine di controllo data di decorrenza legittimazione a ricorrere diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 lett. a CPC
Cited in reasoning (point 1) to justify the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
Art. 251 lett. a CPC
Cited in reasoning (point 1.1) to establish the summary nature of the initial decision, which influences the appellate procedure mentioned implicitly by the use of the appeal (reclamo).
Art. 321 cpv. 2 CPC
Cited in reasoning (point 1.1) regarding the deadline for filing the appeal.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning (point 7) as the basis for imposing the costs of the present judgment on the appellant due to near-total defeat, which is reflected in order point 2.

art. 251 lett. a CPC

Cited in reasoning (point 1.1) to establish the summary nature of the initial decision, which influences the appellate procedure mentioned implicitly by the use of the appeal (reclamo).

art. 319 lett. a CPC

Cited in reasoning (point 1) to justify the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in reasoning (point 1.1) regarding the deadline for filing the appeal.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in reasoning (point 1.2) regarding the evidence review scope on appeal.

art. 48 OTLEF

Cited in reasoning (point 7) for determining the amount of the costs for the present judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in reasoning (point 7) for determining the amount of the costs for the present judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2018.166 · Lugano 4 marzo 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da

CO 1, CO 2, (rappresentati da RA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 16'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017, indicando quale titolo di

credito: *“Mancato pa­gamentoaffitti da agosto 2017 a febbraio 2018 (compreso)”*.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio 2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’u­­dienza di discussione tenutasi il 2 ottobre 2018 è comparso unicamente RA 1, che ha confermato, sulla scorta della documentazione già agli atti, quanto richiesto con l’istanza.

C. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senza assegnare alcuna indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 19 ottobre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 22 ottobre 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9

ottobre (v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo, inol­trato l’ultimo

giorno del temine, è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso in esame, non avendo l’escussa partecipato all’udienza del 2 ottobre 2018 indetta dal primo giudice per discutere sull’i­­stanza inoltrata da CO 1 e CO 2, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5) e che, nel caso specifico, la disdetta cui la RE 1 fa riferimento nel reclamo è stata prodotta in prima sede dagli istanti (doc. D).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dagli istanti – in particolare il contratto di locazione sottoscritto dall’escussa il 24 (*recte*: 26) aprile 2017 – costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa relativa alle pigioni da agosto 2017 a febbraio 2018. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

4. Nel reclamo la RE 1 contesta che il contratto di locazione possa costituire un valido riconoscimento di debito per le pigioni pretese, sostenendo che nulla è dovuto agli istanti poiché la disdetta dello stesso – notificata alla controparte il 21 agosto 2017 a causa dei “*gravi difetti*” dell’ente locato, mai eliminati nonostante le diverse lamentele – è stata inizialmente accettata dai locatori, che hanno limitato la loro pretesa a tre mesi di pigione oltre a quella di agosto 2017. Afferma inoltre di aver liberato i locali e riconsegnato le chiavi già durante lo stesso mese di agosto 2017.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che

il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11

dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

5.2 Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 26 aprile 2017 da CO 1 (in rappresentanza di sé stesso e di CO 2) in veste di locatore e dalla RE 1 in qualità di conduttrice con effetto dal 1° maggio 2017 (doc. A) costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da agosto 2017 a febbraio 2018, di fr. 2'400.– mensili ciascuna (pari alla pigione di fr. 1'900.– e alle spese accessorie di fr. 500.–), per un totale di fr. 16'800.–. In quei mesi, infatti, la reclamante risultava ancora vincolata nei confronti dei locatori, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di 3 mesi e la prima scadenza era stata fissata per il 30 aprile 2018 (doc. A ad 3).

5.3 Per quanto riguarda invece gli interessi di mora del 5% richiesti col precetto esecutivo a partire dal 1° agosto 2017 sull’intero importo, va rilevato che gli stessi decorrono, in realtà, per ogni singola pigione, anticipatamente dal primo giorno del relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto __________, doc. A, pag. 2). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2 CO), quindi, per le pigioni scadute dei mesi da agosto 2017 a febbraio 2018 i relativi interessi non decorrono dal 1° agosto 2017 su fr. 16'800.– così come richiesto dagli escutenti – e confermato dal Pretore – bensì dal primo giorno di ogni mese sull’importo di ogni singola pigione, ovvero, per semplificazione, su fr. 16'800.– dalla data media del periodo considerato, vale a dire dal 1° novembre 2017. In questa limitata misura s’impone una modifica della sentenza impugnata.

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere “immediatamente” verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III

142 consid. 4.1.1 con rinvii). È quindi tardiva l’eccezione della reclamante secondo cui il 21 agosto 2017 ha notificato ai locatori *“disdetta immediata del contratto di locazione per i gravi difetti dell’ente locato ripetutamente segnalati ai signori RA 1”* siccome non l’ha formulata in prima sede (sentenze della CEF 14.2018.127 del 4 febbraio 2019, consid. 6.2/a, e 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).

Ad ogni modo, i locatori hanno reagito prontamente alla disdetta, rispondendo con uno scritto del 24 agosto 2017 (doc. E) in cui hanno contestato a uno a uno i motivi addotti dall’escussa e i termini indicati. Avversata sin dall’inizio, appare verosimile che la disdetta non abbia infirmato la validità del contratto di locazione (CEF 14.2017.160 dell’11 gennaio 2018, consid. 6.2, con rinvii), specie perché le lamentele sollevate dalla reclamante in merito a pretesi *“gravi difetti”* dell’ente locato, oltre ad essere irricevibili, sono semplici affermazioni di parte senza alcun valore probante. In definitiva la sentenza impugnata resiste alla critica, tranne per quanto attiene agli interessi di mora (sopra, consid. 5.3).

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.In considerazione dell’esiguità della modifica rispetto a quanto avreb­be dovuto decidere il Pretore (limitata alla questione degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 16'800.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).