Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Appeal Costs in Execution Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, challenging a definitive rejection of opposition in an execution proceeding, failed to submit the required advance payment for appeal costs despite being granted multiple deadlines, including a final supplementary term. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the security deposit, noting that the appellant’s purported previous payment related to an earlier procedural fee, and further stating that the merits of the underlying debt, which should have been contested in a prior criminal proceeding, were irrelevant to the current execution appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Appeal Costs in Execution Proceeding: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the security deposit, noting that the appellant’s purported previous payment related to an earlier procedural fee, and further stating that the merits of the underlying debt, which should have been contested in a prior criminal proceeding, were irrelevant to the current execution appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to comply with procedural deadlines (payment of the security deposit).
This provision was used to order the appellant to pay the costs of the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.165 · Lugano 30 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dal giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul reclamo 11 ottobre 2018 di
RE 1 contro
la decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa SO.2018.683 (rigetto definitivo dell’opposizione) promossa contro il reclamante dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
richiamata l’ordinanza 16 ottobre 2018 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 2 novembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 800.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre 2018 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
rammentato che con scritto del
14 novembre 2018 RE 1 ha comunicato di essere intenzionato a pagare fr. 540.–, asserendo di avere già versato al Tribunale d’appello fr. 260.–, e ha chiesto d’inviargli una (nuova) polizza di versamento, altrimenti ne avrebbe utilizzato una della posta;
accertato che, ciò nonostante, il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche il termine suppletorio, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);
appurato, in effetti, che il reclamante non ha versato in realtà alcun anticipo nella causa in esame, l’importo di fr. 260.– cui accenna riferendosi verosimilmente alla tassa di giustizia emanata in via definitiva in una precedente procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.177 del 14 novembre 2016 relativa all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa contro RE 1 dalla __________);
precisato, per mera abbondanza, che né il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione né l’autorità giudiziaria superiore è competente per riesaminare nel merito la decisione giudiziaria che obbliga l’escusso a versare all’escutente l’importo posto in esecuzione;
considerato, di conseguenza, che era in ogni caso inutile sentire il reclamante sulle sue recriminazioni relative al credito dell’istante, ch’egli avrebbe dovuto far valere impugnando la decisione 13 aprile 2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. 72.2006.15+40);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 248'296.50, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).