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14.2018.161 • TRAC TI 14.2018.161 Generato dall'IA

Execution Order Opposition Appeal Dismissed for Untimeliness

Numero d'incarto 14.2018.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party filed a complaint seeking annulment of a definitive rejection of their opposition to an execution order for a debt of approximately 958.70 plus interest, which the lower court had granted to the creditor. The appellate court dismissed the appeal because it was filed late, noting that the statutory ten-day deadline for appeal, following notification of the initial decision, had already expired by the date the appeal was postmarked, rendering the appeal inadmissible on procedural grounds regardless of the merits of the debtor's requests for payment installment arrangements.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Execution Order Opposition Appeal Dismissed for Untimeliness: The appellate court dismissed the appeal because it was filed late, noting that the statutory ten-day deadline for appeal, following notification of the initial decision, had already expired by the date the appeal was postmarked, rendering the appeal inadmissible on procedural grounds regardless of the merits of the debtor's requests for payment installment arrangements.

Parole chiave

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ordine di pagamento opposizione tardiva termine processuale perentorio notificazione della decisione presupposti legali domanda di continuazione dell'esecuzione Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court imposed the costs of the current proceeding based on this procedural rule due to the appellant's defeat.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions were cited to establish the basis for determining the fee for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.161 · Lugano 17 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 16 luglio 2018 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1, che ha interposto opposizione, per l’incasso di complessivi fr. 958.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;

che statuendo con decisione del 17 settembre 2018 sull’istanza presentata il 16 luglio 2018 da CO 1, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco l’ha accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia e degli interessi

e il tempo necessario a pagare le rate rimanenti, ammontanti a suo dire complessivamente in fr. 570.– senza interessi;

che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come indicato dal Giudice di pace in fondo al proprio giudizio;

che presentato solo l’8 ottobre 2018 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 già il 20 settembre 2018 (tracciamento EasyTrack della relativa raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

che il termine d’impugnazione è infatti scaduto il 1° ottobre 2018;

che il reclamo è di conseguenza irricevibile, sicché non può essere trattato nel merito;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 958.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile per tardività.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).