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14.2018.159 • TRAC TI 14.2018.159 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Decree by Proving Debt Payment and Plausible Solvency

Numero d'incarto 14.2018.159
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a relatively small sum, resulting in a first-instance bankruptcy decree, which the debtor subsequently appealed, arguing the debt had been settled. The appellate court considered the appeal timely and determined that to annul a bankruptcy decree, the debtor must prove the debt has been paid *or* that the debt is deposited with the court, and must also render their solvency plausible through objective evidence. The court found that the debtor had provided proof of payment for the specific debt and, based on bank statements showing sufficient funds to cover other outstanding executions without asset deficiency records, concluded that the debtor's solvency was sufficiently plausible, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, though costs were imposed on the debtor for necessitating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Decree by Proving Debt Payment and Plausible Solvency: The appellate court considered the appeal timely and determined that to annul a bankruptcy decree, the debtor must prove the debt has been paid *or* that the debt is deposited with the court, and must also render their solvency plausible through objective evidence. The court found that the debtor had provided proof of payment for the specific debt and, based on bank statements showing sufficient funds to cover other outstanding executions without asset deficiency records, concluded that the debtor's solvency was sufficiently plausible, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, though costs were imposed on the debtor for necessitating the appeal.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova della solvibilità spese di procedura opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito astratto versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

The court used this provision as the main ground to uphold the appeal and annul the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 48b LOG

This procedural article governed the composition of the court (single judge) issuing the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural provision was cited to justify placing the costs of the judicial proceedings on the appellant.

art. 52 lett. a OTLEF

This provision was cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

This provision defines the possibility to appeal to the Federal Tribunal (right of appeal).

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision specifies the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.159 · Lugano 28 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 agosto 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 3 agosto 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'931.40 più interessi e spese.

B. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni scritte all’istanza, il convenuto è rimasto silente e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 26 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 27 settembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo parziale.

La CO 1 non ha formulato osservazioni al reclamo entro il termine assegnatole.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 ot­tobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 settembre, in concreto

il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 4 ottobre 2018 dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona (doc. 1) relativa al versamento di fr. 1'967.– a saldo dell’esecu­­zione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio (al 4 ottobre 2018) prodotto da reclamante (doc. 2) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 7 esecuzioni per fr. 11'991.50 complessivi, che paiono coperti dal saldo di fr. 15'283.40 risultante in stessa data dal suo conto corrente (doc. 4).

Dall’estratto del registro delle esecuzioni (doc. 5), d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della sua azienda non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).