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14.2018.157 • TRAC TI 14.2018.157 Generato dall'IA

Debtor Appeals Bankruptcy; Solvency Proof Leads to Annulment

Numero d'incarto 14.2018.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, leading the lower court to declare bankruptcy; the debtor appealed, arguing the debt had since been settled, and submitted evidence of paying the debt related to the execution and substantial payments toward other outstanding execution files, demonstrating sufficient liquidity to meet obligations. The appellate court reasoned that under the relevant statute, it could annul the bankruptcy if the debtor proved the specific debt was paid and rendered their solvency plausible through documentation, and finding that the documentation sufficiently supported the debtor's capacity to pay, thereby meeting the legal threshold for plausible solvency, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though it assigned procedural costs to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Appeals Bankruptcy; Solvency Proof Leads to Annulment: The appellate court reasoned that under the relevant statute, it could annul the bankruptcy if the debtor proved the specific debt was paid and rendered their solvency plausible through documentation, and finding that the documentation sufficiently supported the debtor's capacity to pay, thereby meeting the legal threshold for plausible solvency, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though it assigned procedural costs to the debtor.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova della solvibilità spese di procedura obbligo di pagamento opposizione tardiva debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This provision provided the substantive legal basis for annulling the bankruptcy declaration due to the extinction of the debt.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural basis allowing the appeal (reclamo) against the lower court's final decision in bankruptcy matters.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the justification for imposing procedural costs on the appellant (RE 1) because the late payment necessitated the legal proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited, along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF, for the calculation and imposition of the first instance court fee on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited, along with Art. 52 lett. a OTLEF, for the calculation and imposition of the first instance court fee on RE 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.157 · Lugano 12 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 luglio 2018 dalla

CO 1 (rappresentata dal proprio Servizio incassi, __________) contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 settembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 30 luglio 2018 l’CO 1 ha chie­sto alla Pretura del Distretto di

Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'576.80 più interessi e spese.

B. Nel termine impartito dal Pretore il convenuto non ha presentato osservazioni scritte né le parti hanno chiesto la convocazione di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 27 settembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 28 settembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 2 ottobre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo parziale. Il 5 ottobre 2018 il reclamante ha presentato un’*“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di prova”*. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 2 ottobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29

settembre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’*“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di

prova”* presentata il 5 ottobre 2018.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 28 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona (doc. E) relativa al versamento di fr. 2'099.60 a saldo dell’ese­­cuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – con l’*“istanza d’assunzione suppletoria di mezzi di prova”* il reclamante ha dimostrato di avere estinto, con un versamento di fr. 50'000.–

eseguito il 5 ottobre 2018, tutte le altre sue esecuzioni pendenti giunte allo stadio della continuazione, tranne una di fr. 2'441.90 (n. __________) per cui il pignoramento è stato fissato per il 23 gennaio 2019. A suo carico sono invero in fase preliminare ancora 13 esecuzioni per quasi fr. 45'000.–, che però riguardano essenzialmente contributi pubblici e assicurativi, e non salari, sicché la sua attività commerciale (nel settore della carrozzeria) appare tutto sommato economicamente sostenibile, tanto che a suo carico non risultano registrati attestati di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve termine, purché egli, d’ora in poi, curi anche gli aspetti gestionali e contabili della propria impresa. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 settembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).