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14.2018.15 • TRAC TI 14.2018.15 Generato dall'IA

Enforcement Authority Representation Validity in Liquidation Proceedings

Numero d'incarto 14.2018.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An enforcement authority, having obtained a writ to collect a debt from an opposing party now in liquidation, sought the provisional setting aside of the opposition, but the lower court dismissed the application as inadmissible because the request was filed by a representative deemed unauthorized under prior law. The appellate court reversed this decision, reasoning that a January 1, 2018, amendment to the relevant enforcement law authorized any person with civil capacity, including legal entities, to provide professional representation in enforcement proceedings, thus validating the representative's authority to file the initial request. Consequently, the court annulled the lower court's ruling and remanded the case for a merits determination, contingent upon the outcome of the liquidation proceedings of the opposing party.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza professionale nelle causa sommarie previste dalla LEF. Rinuncia a prelevare spese processuali

Parole chiave

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validità dell'esecuzione rappresentanza legale rappresentante autorizzato esecuzione della sentenza opposizione persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

Basis for annulling the challenged decision and remitting the case to the lower court for a new decision on the merits.

art. 107 cpv. 2 CPC

Used to waive the collection of procedural costs for the present judgment for reasons of equity.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.15 · Lugano 15 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° febbraio 2018 dalla

RE 1 USA (rappresentata dalla RA 1,) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1, ora in liquidazione, per l’incasso di fr. 27'881.67 oltre agli interessi del 9% dal 7 maggio 2016 e di fr. 1'701.–;

che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° febbraio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per il tramite della RA 1;

che statuendo con decisione del 5 febbraio 2018, il Pretore ha respinto l’istanza *“siccome irricevibile”*, ponendo a carico dell’escu­­tente le spese processuali di fr. 250.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice

per nuovo giudizio sul merito;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 7 febbraio 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 il 6 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il Pretore ha considerato l’istanza irricevibile poiché presentata da una rappresentante

– la RA 1 – che non rientra a suo parere in nessuna delle categorie di persone autorizzate dall’art. 68 cpv. 2 CPC a esercitare la rappresentante professionale in giudizio;

che tale motivazione, corretta fino al 31 dicembre 2017, non tiene però conto della modifica dell’art. 27 LEF entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU 2016, 3643), secondo cui ormai chiunque ha l’esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche (FF 2014, 7509 ad 1.2.1), è autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo;

che per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2);

che la RA 1 era pertanto abilitata a presentare l’istanza del 1° febbraio 2018;

che la decisione impugnata va così annullata e la causa rinviata al primo giudice perché si determini sul merito (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), senza prima interpellare la controparte, siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore potrà statuire con pieno potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I

715 n. 34c consid. 5.3);

che, tuttavia, il Pretore dovrà sospendere la procedura fino a quando non verrà decisa la continuazione della procedura di fallimento decretato il 16 febbraio 2018 nei confronti della convenuta, riattivandola ove il fallimento dovesse essere chiuso per mancanza di attivo (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo 2015);

che per equità (art.

107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali per il presente giudizio, non potendosi dire causate né dall’istante né dalla convenuta, che non è stata interpellata né in prima sede né in seconda (la notificazione del reclamo effettuato dalla Camera il 19 febbraio 2018 non essendo valida poiché è posteriore alla dichiarazione del fallimento);

che non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

che sulle spese processuali di prima istanza, annullate con la decisione impugnata, il Pretore statuirà nuovamente se la causa non dovesse diventare senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'582.67, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio sul merito dopo l’eventuale chiusura del fallimento della CO 1 per mancanza di attivo.

2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito alla RE 1

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).