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14.2018.147 • TRAC TI 14.2018.147 Generato dall'IA

Architectural Fees Enforcement Appeal: Invalid Title for Provisional Rejection

Numero d'incarto 14.2018.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant, seeking the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for outstanding architectural fees, appealed the lower court's decision which had dismissed the request because the appellant failed to produce a valid enforceable title as required by law. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, a provisional rejection of opposition requires a debt acknowledgment confirmed by a public instrument or a private writing signed by the debtor; since the submitted invoices, follow-up demands, and summary letters were not signed by the debtor, they did not constitute a valid title, regardless of any factual dispute over payment or the debtor's partial payment of a different invoice.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Architectural Fees Enforcement Appeal: Invalid Title for Provisional Rejection: The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, a provisional rejection of opposition requires a debt acknowledgment confirmed by a public instrument or a private writing signed by the debtor; since the submitted invoices, follow-up demands, and summary letters were not signed by the debtor, they did not constitute a valid title, regardless of any factual dispute over payment or the debtor's partial payment of a different invoice.

Parole chiave

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titolo esecutivo pagamento provvisorio domanda d'esecuzione legittimazione a contestare licenza decisione parziale onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The appeal was rejected because the essential prerequisite established by this article (the existence of a valid enforceable title) was missing.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

The appeal was rejected because the essential prerequisite established by this article (the existence of a valid enforceable title) was missing.

art. 79 LEF

Cited to confirm that the rejection of the appeal does not prevent the appellant from submitting the dispute to the ordinary judge for final rejection of the opposition.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose the costs of the current judgment based on the outcome (defeat of the appellant).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Applied, together with art. 48 OTLEF, for the determination of the court fee for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.147 · Lugano 31 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 giugno 2018 dalla

RE 1 contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 17'260.55 oltre agli

interessi del 5% dall’8 novembre 2015, indicando quale titolo di credito: *“Saldo fattura dell’ 08.10.2015, prestazioni

eseguite quali studio d’architettura”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona aggiungendo alla pretesa di fr. 17'260.55 indicata sul precetto esecutivo un’altra di fr. 401.35 oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2015. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte del 21 agosto 2018.

C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 160.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 settembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta col reclamo, la tabella indicante i costi delle *“prestazioni di base”* della società di architettura (allegato 1).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato l’assenza, tra i documenti prodotti dall’istante, di un qualsivoglia titolo di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposi­­zione. Egli ha inoltre osservato come la fattura indicata sul precetto esecutivo sia già stata interamente saldata dal convenuto e ha escluso che l’opposizione potesse essere rigettata per la pretesa di fr. 401.35 aggiunta solo con l’istanza.

4. Nel reclamo la RE 1 precisa che per le diverse prestazioni effettuate a favore dell’escusso sono state emesse due distinte fatture, l’una il 15 luglio (per fr. 17'661.90) e l’altra l’8 ottobre 2015 (per fr. 17'260.55), e che l’importo già corrisposto da CO 1 è da imputare alla prima, mentre quello posto in esecuzione è riferito alla seconda fattura, rimasta scoperta. Ammette di aver omesso d’indicare sul precetto esecutivo l’importo residuo della prima fattura (di fr. 401.35). Ritiene tuttavia che a fronte di due richiami, di uno *“specchietto “ricapitolativo”* e di una lettera di spie­gazioni, il convenuto – che d’altronde non ha mai sollevato alcuna obiezione alla documentazione trasmessagli – non può negare di aver ricevuto le due fatture e di averne saldato, peraltro parzialmente, solo una.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1 Orbene, come correttamente rilevato dal Pretore, il problema nella fattispecie è che nessuno dei documenti prodotti dalla società istante reca la firma manoscritta, nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b), di CO 1 o di un suo rappresentante (art. 32 cpv. 1 CO), né la documentazione riveste d’altronde le caratteristiche di un atto pubblico. In altre parole manca un titolo di rigetto provvisorio.

a) In effetti, semplici fatture come quelle del 15 luglio 2015 (doc. E) e dell’8 ottobre 2015 (doc. F) prodotte in prima sede dalla RE 1, poiché non sottoscritte da quest’ultimo, non possono costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

b) Per lo stesso motivo, neppure i due richiami del 25 gennaio e del 16 marzo 2016 (doc. B e C), né la lettera dell’11 novembre 2015 (doc. D), possono assurgere a un valido riconoscimento di debito. Occorre infatti ricordare che né la pretesa mancata contestazione delle fatture e dei richiami, né il pagamento parziale di una fattura da parte del debitore sono di rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non

darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017,

consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2).

5.2 Ne discende che, in assenza del presupposto essenziale stabilito dall’art. 82 cpv.

1 LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e la decisione impugnata confermata. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 17'661.90 (sommando le

pretese di fr. 17'260.55 e fr. 401.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).