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14.2018.142 • TRAC TI 14.2018.142 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Despite Unproven Negotiation Claims

Numero d'incarto 14.2018.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor based on an unpaid debt of over 26,000; the debtor appealed the bankruptcy order, claiming that installment payments were being negotiated but failing to provide documentary proof of an agreement or payment of the debt/deposit as required by law. The court rejected the appeal, reasoning that the debtor did not satisfy any of the statutory conditions for overturning a bankruptcy decision, specifically the failure to prove extinguishment of the debt, a granted deferral before the ruling, or withdrawal of the bankruptcy request by the creditor post-ruling, especially given evidence of prior asset deficiency certificates against the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 172 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Upheld Despite Unproven Negotiation Claims: The court rejected the appeal, reasoning that the debtor did not satisfy any of the statutory conditions for overturning a bankruptcy decision, specifically the failure to prove extinguishment of the debt, a granted deferral before the ruling, or withdrawal of the bankruptcy request by the creditor post-ruling, especially given evidence of prior asset deficiency certificates against the debtor.

Parole chiave

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credito nel fallimento imputazione dei pagamenti pagamento dell'emolumento domanda d'esecuzione assemblea dei creditori mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
3 LEF, né – successivamente – il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning as the relevant provision for the higher court to annul a bankruptcy declaration, which supports the decision to reject the appeal (Art. 174 LEF was discussed extensively as the basis for affirming the bankruptcy).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs, which leads directly to order 2 concerning the court fee.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning as the basis for calculating the court fee imposed in order 2.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the final section listing appeal remedies, indicating the legal basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section listing appeal remedies, specifying the deadline for appealing the present decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section listing appeal remedies, specifying that the appeal deadline is suspended during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.142 · Lugano 21 settembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 2 maggio 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2018 presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 maggio 2018 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 26'045.55.

B. All’udienza di discussione dell’11 luglio 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 23 agosto 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 3 settembre 2018 contro la sentenza notificata RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. Giusta l’art. 172 LEF il giudice (di prima istanza) rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall’autorità di vigilanza (n. 1), quando al debitore siano stati restituiti i termini o egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (n. 2) e quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n. 3). In virtù dell’art.

174 cpv. 2 LEF, d’altronde, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Ora, nel caso in esame la reclamante si limita ad affermare che *“tra le parti ci si sta proponendo dei pagamenti dilazionati”* senza produrre alcuna conferma della controparte, e soprattutto senza dimostrare di avere ottenuto dall’istante, prima della pronuncia del fallimento, una dilazione nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né – successivamente – il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2), per tacere del fatto ch’essa non spende una parola sulla propria solvibilità, peraltro dubbia, siccome a suo carico sono stati rilasciati 4 attestati di carenza di beni per quasi fr. 35'000.–. Non essendo adempiuto nessuno dei presupposti degli art. 172 o 174 LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).