Dismissal of Appeal for Non-Payment of Procedural Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a bankruptcy-related decision but failed to comply with repeated court orders requiring the payment of a CHF 150 advance for procedural costs related to the appeal, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. Consequently, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the required advance was never paid, making it impossible to examine the merits of the case, and ordered the appellant to bear the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 72 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Procedural Advance: Consequently, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the required advance was never paid, making it impossible to examine the merits of the case, and ordered the appellant to bear the associated procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.
Mentioned in the context of setting the initial deadline for the advance payment which was not met.
Cited for setting the final deadline for the advance payment, the failure of which led to the inadmissibility decision.
Applied to impose procedural costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.141 · Lugano 16 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dal giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul reclamo 3 settembre 2018 della
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2018.2232 (fallimento) promossa contro la reclamante dalla
CO 1
richiamato il decreto 4 settembre 2018 con cui il presidente della Camera ha respinto la domanda intesa al conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo;
rammentata l’ordinanza dello stesso giorno con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 20 settembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 26 settembre 2018 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).