Appeal Moot Due to Subsequent Final Bankruptcy Declaration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a lower court's decision to declare bankruptcy without prior execution was deemed moot because the lower court subsequently re-declared the bankruptcy following the failure of a temporary composition moratorium, a decision which was not appealed and thus became final. The reviewing court reasoned that since the underlying bankruptcy order was now final and unassailable, the appeal against the initial declaration served no purpose and was therefore struck from the roll, with the costs of the appeal proceedings equitably assigned to the appellant, considering the appeal was likely destined for failure based on the subsequent events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 219 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Final Bankruptcy Declaration: The reviewing court reasoned that since the underlying bankruptcy order was now final and unassailable, the appeal against the initial declaration served no purpose and was therefore struck from the roll, with the costs of the appeal proceedings equitably assigned to the appellant, considering the appeal was likely destined for failure based on the subsequent events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal without object and strike the case from the roll.
Cited to rule on the allocation of procedural costs according to equity.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.14 · Lugano 22 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.4750 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 settembre 2017 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2018 dal Pretore, con cui ne ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dal 30 gennaio 2018;
ricordate l’ordinanza 16 febbraio 2018, con cui il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, e l’ordinanza 4 marzo 2020, con cui ha accertato la sospensione della procedura di reclamo durante la moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi concessa dal Pretore ad RE 1 il 2 marzo 2020, sostituita il 30 giugno con una moratoria definitiva di sei mesi;
preso atto che con decisione del 4 gennaio 2021 il Pretore ha decretato nuovamente il fallimento di RE 1 in virtù dell’art. 296*b* LEF dopo aver accertato la manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato;
appurato che la sentenza appena citata non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato;
considerato che la procedura di reclamo in esame è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC);
rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
atteso che il reclamo era a prima vista verosimilmente destinato all’insuccesso, come risulta anche dall’esito della procedura concordataria;
ritenuto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 300.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– – avv.
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).