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14.2018.139 • TRAC TI 14.2018.139 Generato dall'IA

Creditor's Failure to Provide Signed Debt Acknowledgment Bars Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement

Numero d'incarto 14.2018.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the provisional rejection of an opposition to a debt enforcement action for 45,000 francs, based on a debt acknowledgment, but the lower court rejected the request because the document lacked the signature of the debtor entity. The appellate court upheld this decision, reasoning that provisional rejection of opposition under the relevant statute requires the creditor to present a title, such as a private writing acknowledging the debt, signed by the debtor, and since the creditor admitted the submitted document was incomplete and requested further evidence gathering, which is reserved for ordinary proceedings, not summary enforcement procedure, the essential prerequisite for provisional rejection was absent.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor's Failure to Provide Signed Debt Acknowledgment Bars Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement: The appellate court upheld this decision, reasoning that provisional rejection of opposition under the relevant statute requires the creditor to present a title, such as a private writing acknowledging the debt, signed by the debtor, and since the creditor admitted the submitted document was incomplete and requested further evidence gathering, which is reserved for ordinary proceedings, not summary enforcement procedure, the essential prerequisite for provisional rejection was absent.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione difetto di sottoscrizione mancanza di prova opposizione pagamento provvisorio annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The court confirmed the lower court's decision to reject the opposition because the essential prerequisite for summary rejection of the opposition (a valid acknowledgment of debt) was lacking.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF

The court confirmed the lower court's decision to reject the opposition because the essential prerequisite for summary rejection of the opposition (a valid acknowledgment of debt) was lacking.

Art. 79 LEF

Cited as the alternative procedure available to the creditor if summary rejection fails, which is retained by the losing party.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (loser pays).

Art. 48 OTLEF

Used for the determination of the court fee for the current judgment.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used for the determination of the court fee for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.139 · Lugano 14 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 giugno 2018 da

RE 1 (rappresentato da RA 1, ) contro

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 31 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escus­so la CO 1 per l’incasso di fr. 45'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2017, indicando quale titolo di credito: *“Debitore solidale: PINT1 1, __________. Riconoscimento di debito del 26/06/2016”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza dell’11 giugno 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 luglio 2018.

C. Statuendo con decisione del 21 agosto 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese proces­suali di complessivi fr. 190.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 agosto 2018 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 agosto 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante di RE 1 il 22 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il documento sul quale l’istante fonda la propria pretesa, ossia lo scritto del 24 giugno 2016 della T__________ SA a RE 1, poiché non è sottoscritto dall’escussa (la CO 1), non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Non sussistendo peraltro alcun impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4. Nel reclamo RE 1 ammette l’incompletezza della documentazione prodotta in prima sede, ma allega di non essere in possesso dei documenti necessari a *“strutturare

in modo esaustivo le richieste che hanno portato al precetto esecutivo e alla* *situazione attuale”* per colpa della CO 1, che non avrebbe

con­segnato – nonostante le promesse – le relative schede e i giustificativi contabili. Chiede pertanto a questa Camera l’autorizzazio­­ne a ottenere una copia di tali atti così da giustificare le proprie richieste nei confronti della convenuta.

4.1 Sennonché una simile richiesta non può essere accolta da questa Camera, chiamata, d’ufficio, unicamente a verificare l’esisten­­za di un titolo esecutivo e non (anche) ad accertare l’esistenza e la fondatezza del credito posto in esecuzione (sopra, consid. 2), men che meno ad assistere le parti nel raccogliere gli atti necessari a sostanziare le proprie ragioni. La via (agevolata) della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è aperta solo al procedente al beneficio di un titolo nel senso degli art. 80 o 82 LEF (sopra consid. 2). Incombe unicamente a lui – ad esclusione del giudice – produrne uno con l’istanza. Ove non sia in grado di pre­sentare un siffatto titolo, l’escutente deve procedere con un’a­­zione ordinaria di accertamento della propria pretesa, nell’ambito della quale egli potrà chiedere l’assunzione delle prove necessarie a dimostrarne il fondamento, compresa, se del caso, l’assun­­zione di documenti detenuti dalla controparte (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC), e, in caso di accoglimento della petizione, ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).

4.2 Nella fattispecie, tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun riconoscimento di debito recante la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenze della CEF 14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) del rappresentante della CO 1 (art. 32 cpv. 1 CO) o di un suo

organo (art. 55 cpv. 2 CC). Manca quindi il presupposto essenziale stabilito dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. Ne discende che il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Ciò non impedisce ad ogni modo al procedente di sottoporre il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 4.1).

5. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in concreto di fr. 45'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).