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14.2018.138 • TRAC TI 14.2018.138 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Timely Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2018.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor based on an unpaid claim of CHF 1,692.20, and the lower court subsequently declared the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision, arguing the debt had already been settled, and presented proof that the execution for the debt had been fully paid seven minutes prior to the bankruptcy declaration. The appellate court upheld the appeal, reasoning that since the underlying debt, which is a prerequisite for bankruptcy under relevant statute, was extinguished before the lower court ruled, the bankruptcy declaration must be annulled, though the debtor was ordered to bear the costs of the proceedings due to the late payment necessitating the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Timely Debt Settlement: The debtor appealed this decision, arguing the debt had already been settled, and presented proof that the execution for the debt had been fully paid seven minutes prior to the bankruptcy declaration. The appellate court upheld the appeal, reasoning that since the underlying debt, which is a prerequisite for bankruptcy under relevant statute, was extinguished before the lower court ruled, the bankruptcy declaration must be annulled, though the debtor was ordered to bear the costs of the proceedings due to the late payment necessitating the legal action.

Parole chiave

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credito nel fallimento imputazione dei pagamenti spese di procedura spese di mora gestione del sinistro norme di procedura

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This article established the ground for annulling the bankruptcy because the debt subject to execution was paid before the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify the decision regarding the allocation of court costs in both instances.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 para. 1 OTLEF to calculate the court fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lit. a OTLEF to calculate the court fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lit. a OTLEF to calculate the court fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lit. a OTLEF to calculate the court fee imposed on RE 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.138 · Lugano 10 settembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.545 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del­l’11 luglio 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’11 luglio 2018 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il man­cato pagamento di fr. 1'692.20 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 agosto 2018 nessuna delle parti è comparsa.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 23 agosto 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il giudice delegato della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 30 agosto 2018 contro la sentenza notificata ad RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta dell’Uf­ficio d’esecuzione

di Locarno del 23 agosto 2018, da cui si evince che l’esecuzione avente portato al fallimento è stata pagata quello stesso

giorno alle ore 09:53, ovvero 7 minuti prima della dichiarazione del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 agosto 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 50.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).