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14.2018.126 • TRAC TI 14.2018.126 Generato dall'IA

Tax Authority v. Debtor (Enforcement Proceeding)

Numero d'incarto 14.2018.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A tax authority appealed a lower court's rejection of its request to definitively dismiss an opposition to an enforcement proceeding initiated against a debtor for outstanding direct federal tax from 2016, plus interest; the appellate court reviewed the case, noting the original judge wrongly dismissed the request due to a perceived lack of a final, executable title, and the appellate court, finding that the underlying tax assessment decision, though submitted late in the appeal but mentioned in the initial filing, constituted a valid executable title under tax law because it was final, thus reversed the initial decision, granted the opposition's definitive rejection, and held the debtor liable for the principal debt and accrued interest, with costs assessed against the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Tax Authority v. Debtor (Enforcement Proceeding): 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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autorità fiscale organo dell'esecuzione forzata debiti fiscali base imponibile decisione d'esecuzione imposta diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 56 CPC
In tale circostanza il Giudice di pace avrebbe dovuto far uso della facoltà d’interpello conferitagli dall’art. 56 CPC e offrire all’istante la possibilità di rimediare producendo il documento omesso – poiché appunto espressamente indicato e quindi già addotto (Trezzini in: Trezzini et al.
Art. 80 LEF
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
5P.471/2000
Z. v. Cantonal Authority (Tax Enforcement Legal Aid)
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

Cited as the legal basis for recognizing the tax assessment as a valid title for the final rejection of the opposition.

Art. 165 cpv. 3 LIFD

Cited alongside Art. 80 LEF to confirm that the tax assessment decision constitutes a valid title for the final rejection of the opposition.

Art. 164 LIFD

Cited regarding the legal basis for the 3% default interest rate.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural rule governing the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited together with Art. 106 CPC for determining the court costs of the first instance.

Art. 48 OTLEF

Cited together with Art. 106 CPC for determining the court costs of the first instance.

Art. 150 cpv. 1 LTF

This provision does not appear in the final orders; it is excluded.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.126 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 30 maggio 2018 dal

Kanton St. Gallen, San Gallo (rappresentato dall’Ufficio di tassazione di , ) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2018 presentato dal Canton San Gallo contro la decisione emessa il 19 luglio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Canton San Gallo ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'636.45 oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2018 e di fr. 24.40, indicando quali titoli di credito: “*1. Direkte Bundessteuer 2016”*e *“2. Zins bis 21.03.2018”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio 2018 il Canton San Gallo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, che l’ha trasmessa per competenza con

decisione del 1° giugno 2018 alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno, giacché il valore di causa non superava fr. 5'000.–. Poiché presentata in lingua tedesca, con scritto

del 5 giugno 2018 il Giudice di pace ha assegnato all’escutente un termine di

15 giorni per riproporre l’istanza in italiano, ciò che esso ha fatto, inviandola però (nuovamente) per errore alla Pretura – stavolta quella della Giurisdizione di Locarno-Città – che con decisione del 12 giugno 2018 l’ha dichiarata irricevibile e l’ha inoltrata al giudice competente. Ricevuta l’istanza

tradotta, il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.

C. Statuendo con decisione del 19 luglio 2018, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro la sentenza appena citata il Canton San Gallo è insorto a

questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2018 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 luglio 2018 contro la sentenza notificata all’Ufficio di tassazione di il 20 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Ora, nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché col suo allegato il Canton San Gallo si limita a citare i primi

due articoli della legge sull’imposta federale diretta e ad allegare *“la fattura fiscale con mezzo legale”, sostenendo di

non avere “altri documenti in cui la richiesta si evidente”.* Si capisce nondimeno che il reclamante, perlomeno implicitamente, ritiene sufficiente la documentazione prodotta per giustificare l’accoglimento dell’istanza. Ancorché al limite inferiore dell’ammissibilità, tale motivazione risulta sufficiente perché si possa entrare nel merito del reclamo.

b) Quanto

alla decisione di tassazione dell’imposta federale diretta per l’anno 2016 *(“Veranlagungsverfügung und Steuerrechnung”)* del 31 ottobre 2017 e al calcolo degli interessi *(“Zinsrechnung”)* di

medesima data, poiché presentati per la prima volta col reclamo, andrebbero estromessi dall’incarto. Sennonché, in prima sede, l’escutente ha indicato, nella lista dei documenti prodotti con le due istanze (erroneamente trasmesse

alle Preture di Locarno-Campagna e Locarno-Città), la *“Copia Veranlagungsverfügung/ Steuerrechnung”* del 31 ottobre 2017, omettendo però – probabilmente per una svista –

di allegarla alle stesse. In tale circostanza il Giudice di pace avrebbe dovuto far uso della facoltà d’interpello conferitagli dall’art. 56 CPC e offrire all’istante la possibilità di rimediare producendo il documento omesso – poiché appunto espressamente indicato e quindi già addotto (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad art. 56 CPC). Per economia di procedura, anziché rinviare la causa al primo giudice

perché assumi i documenti in questione, si giustifica in concreto di considerarli ammissibili come se facessero parte del fascicolo trasmesso dal Giudice di pace.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­­za dopo aver rilevato l’assenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione poiché dalla documentazione prodotta dal­l’escutente non risultava alcuna decisione passata in giudicato relativa all’imposta federale diretta del 2016.

4. Nel reclamo il Canton San Gallo ritiene invece sufficiente la documentazione prodotta per giustificare l’accoglimento dell’istanza, allegando di non averne altri da presentare.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

5.2 Dal momento che la Camera è tenuta a verificare d’ufficio anche la capacità di essere parte dell’istante e la sua capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC), a scanso di equivoco giova precisare che, poiché l’imposta

federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della legge federale sull’imposta

federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua

qualità di creditore *(“Steuergläubiger”)* dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della

Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizio­ne ai sensi dell’art. 80 LEF (sentenza del Tribunale federale 5P.471/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 5, citata da Locher in: Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 2 ad art. 160 LIFD; sentenza della CEF 14.2015.213 dell’11 marzo 2016, consid. 5.3). Pacifica, pertanto, la capacità processuale del Canton San Gallo, che per legge (art. 1 e 3 lett. c dell’ordinanza

cantonale dell’8 novembre 1994 sulla LIFD, sGS [systematische Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen] 815.1) è rappresentato

dagli uffici di tassazione comunali.

5.3 Nel caso specifico, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 sulla decisione di tassazione del 31

ottobre 2017 relativa all’imposta federale diretta per l’anno 2016 *(“Veranlagungsverfügung/Steuerrechnung”)*, calcolata in fr. 2'636.45 sulla scorta dell’aliquota

determinante del 2.710% applicata al capitale imponibile accertato in fr. 95'800.– (conteggio *[“Veranlagungsberechnung”]* per il periodo fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, doc. B annesso all’istanza). E poiché non è contestato che la stessa sia passata in giudicato – come risulta d’altronde

dal­l’attestazione *(“Vollstreckbarkeitsbescheinigung”)*apposta in calce all’istanza di rigetto, la suddetta

decisione costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (unitamente all’art.

165 cpv. 3 LIFD) per l’importo di fr. 2'636.45 posto in esecuzione, oltre agli interessi di mora al tasso del 3% fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordi­­nanza [RS 642.124]), decorrenti dal 22 marzo 2018). Al proposito giova osservare come la legge non imponga alcuna forma per l’attestazione del passaggio in giudicato di una decisione, che può perciò figurare sia sulla medesima, sia – come nella fattispecie – sull’istanza di rigetto.

5.4 La suddetta decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi di mora, sempre del 3%, maturati dalla scadenza del termine di pagamento dell’im­­posta

– ossia dal 30 novembre 2017 – fino al 21 marzo 2018, che ammontano alla somma di fr. 24.40 indicata sul precetto esecu­tivo, come si evince dall’estratto conto del 30 maggio 2018 (doc. E). Ne discende che il reclamo va accolto e la decisione impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento integrale dell’istan­­za per fr. 2'660.85 (fr. 2'636.45 + fr. 24.40), oltre agli interessi di mora del 3% dal

22 marzo 2018 su fr. 2'636.45.

6. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può invece essere accolta la richiesta di ripetibili formulata dal reclamante (solo) in prima sede, poiché non essendo rappresentato professionalmente in giudizio esso avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’in­­dennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad ogni modo è dubbio che un ente di

diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 2'660.85 (sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva per fr. 2'660.85 oltre agli interessi del 3% dal 22 marzo 2018 su fr. 2'636.45.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).