Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Satisfaction of Underlying Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid amount, leading to the lower court's declaration of bankruptcy; however, the debtor appealed, presenting evidence that the underlying execution debt had been fully settled prior to the bankruptcy declaration, which the appellate court accepted as a new fact warranting the annulment of the bankruptcy, as the necessary legal prerequisite for insolvency was no longer met, though the debtor was ordered to bear the costs of the appellate proceedings due to the late payment causing the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Satisfaction of Underlying Debt: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThis article established the condition (extinction of the claim before the bankruptcy declaration) for annulling the bankruptcy.
Cited as the basis for placing the court fees and administrative costs on the appellant due to the belated payment that necessitated judicial proceedings.
Cited (along with Art. 52 let. a OTLEF) in the reasoning section regarding the calculation of the judicial fee, which was then allocated to the appellant in the dispositive.
Cited (along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF) in the reasoning section regarding the calculation of the judicial fee, which was then allocated to the appellant in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.115 · Lugano 22 agosto 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.818 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 13 febbraio 2018 dal
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 febbraio 2018 il CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 313.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 30 maggio 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 27 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 28 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 7 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è più che tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni relativo ai procedimenti a suo carico (doc. C accluso al reclamo), da cui si evince che l’esecuzione avente portato al fallimento (n. __________) è stata pagata il
4 giugno 2018, ovvero prima della dichiarazione del fallimento (del successivo 28 giugno). Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo l’inoltro dell’istanza di fallimento – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE1 in liquidazione.
III. Notificazione a:
–
__________, ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).