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14.2018.114 • TRAC TI 14.2018.114 Generato dall'IA

Bankruptcy Overturned Due to Debt Settlement and Procedural Flaws

Numero d'incarto 14.2018.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a party bankrupt following an application by a cantonal compensation fund due to unpaid social security contributions, but the appellate court accepted the debtor's timely appeal which argued procedural flaws, including an insufficiently reasoned decision and issues with the handling of the hearing notice and request for adjournment. The appellate court ultimately overturned the bankruptcy declaration, not solely because of the procedural errors in the first instance decision, but primarily because the debtor had since settled nearly all outstanding debts, leading to a manifest lack of the prerequisite condition of suspended payments required for maintaining the bankruptcy order, thus rendering a referral for a new hearing unnecessary and unduly delaying resolution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione all’udienza viziata. Motivazione della decisione di fallimento insufficiente. Annullamento del fallimento senza rinvio della causa al primo giudice

Parole chiave

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udienza fallimentare quietanza di saldo debito decisioni incidentali debito di contributi danno ai creditori insufficienza della massa attiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

The court explicitly cites this article to annul the bankruptcy declaration by accepting the appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article is cited to justify imposing procedural costs on the appellant due to their late payments necessitating the judicial procedure.

art. 321 cpv. 1 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the scope of review (limit to motivated complaints), but it is not cited in the final orders (dispositive I, II, III).

art. 174 cpv. 1 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.1) regarding the admissibility of the appeal but not in the final orders.

art. 194 cpv. 1 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.1) regarding the admissibility of the appeal but not in the final orders.

art. 319 lett. a CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1) regarding the admissibility of the appeal but not in the final orders.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1) regarding the nature of the decision being appealed but not in the final orders.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article is cited in the reasoning (considerandum 1) regarding the jurisdiction of the Appellate Court but not in the final orders.

art. 321 cpv. 2 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.1) regarding the deadline for the appeal but not in the final orders.

art. 251 lett. a CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.1) regarding the summary procedure but not in the final orders.

art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the introduction of facts (*pseudonova*) but not in the final orders.

art. 174 cpv. 2 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the introduction of facts (*echte Nova*) but not in the final orders.

art. 194 cpv. 1 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the application of rules for bankruptcy without prior execution but not in the final orders.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the basis for the court's decision but not in the final orders.

art. 321 cpv. 1 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the scope of review but not in the final orders.

art. 320 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the grounds for appeal but not in the final orders.

art. 326 cpv. 2 CPC

This article is cited in the reasoning (considerandum 1.2) regarding the inadmissibility of new claims/evidence but not in the final orders.

art. 172-173a LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 2.1) regarding the formal requirements for bankruptcy but not in the final orders.

art. 168 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 2.2) regarding formal requirements for opening bankruptcy but not in the final orders.

art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 2.2) regarding the assessment of suspension of payments but not in the final orders.

art. 52 lett. a OTLEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 3) to calculate the first instance court fee but not in the final orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article is cited in the reasoning (considerandum 3) to calculate the first instance court fee but not in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.114 · Lugano 9 maggio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 aprile 2018 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

AP 1 (patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 5 luglio 2018 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 25 aprile 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della AP 1, facendo valere che la convenuta ha so­speso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 38'567.25 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione prorogata al 2 luglio 2018 non è comparso nessuno.

C. Statuendo con decisione 3 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della AP 1 dal 4 luglio 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo. Il 3 agosto 2018 la recla­mante ha chiesto la sospensione del trattamento della causa in attesa del pagamento, allora dato per imminente, di tutte le esecuzioni. Il 17 aprile 2019, la stessa ha comunicato di aver versato fr. 116'980.– all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona a saldo della maggior parte delle esecuzioni in corso nei suoi confronti, oltre ad altre somme corrisposte a singoli creditori con i quali erano stati conclusi accordi separati, e il successivo 3 maggio ha informato sul pagamento di fr. 22'317.03 all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona a saldo di un debito nei confronti della __________ in liquidazione, confermando la richiesta di annullamento del proprio fallimento.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 luglio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore della AP 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova* autentici

o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 di­cembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

2. La reclamante si duole di violazioni del suo diritto di essere sentita, da un lato perché il Pretore aggiunto le ha direttamente spedito la citazione alla nuova udienza del 18 giugno 2018 anziché al suo patrocinatore e non ha statuito sulla domanda di (ulteriore) rinvio espressa da quest’ultimo il 15 giugno 2018, l’udienza non avendo del resto avuto luogo siccome nessuna parte si è presen­tata, e dall’altro perché la sentenza impugnata non è motivata.

2.1 I

fatti esposti dalla reclamante non sono contestati dalla controparte e trovano conferma negli atti. La motivazione della decisione impugnata appare d’altronde insufficiente per una causa di fallimento senza preventiva esecuzione, in cui la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di differimento (art. 172-173*a* LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’ap­­prezzamento.

2.2 Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF) e la sentenza impugnata essendo comunque formalmente viziata, essa andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio. Da ciò si può però prescindere dal momento che l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti

a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). In effetti, nel frattempo

la reclamante ha estinto pressoché tutte le esecuzioni a suo carico (tra cui 21 promosse dalla CO 1), tranne due nuove iniziate quest’anno per poco meno di fr. 11'000.– complessivi. In queste circostanze, il Pretore aggiunto altro non potrebbe che respingere l’istanza – ricordata la ricevibilità senza limiti dei *nova* anteriori alla pronuncia del fallimento (sopra consid. 1.2) – in manifesta assenza di sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. In accoglimento del recla­mo, l’istanza della CO 1 va di conseguenza respinta e il fallimento della AP 1 annullato (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata è così riformata:

1. L’istanza è respinta e la dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 luglio 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della AP 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AP 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).