Debtor v. Creditor (Bankruptcy Annulment Due to Defective Summons)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor over an unpaid debt, leading the lower court to issue a bankruptcy order after the debtor failed to appear at the hearing because the registered summons was never picked up. The appellate court reviewed the resulting appeal, finding that the initial notification of the hearing was procedurally defective because the debtor did not receive the registered mail, and the court failed to prove proper subsequent notification, thus violating the debtor's right to be heard. However, since the debtor subsequently settled the underlying execution debt, the appellate court granted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, and dismissed the original petition as a formality, while imposing costs on the debtor for initiating the now-unnecessary appeal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 168 LEF, Art. 172 LEF, Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; Debtor v. Creditor (Bankruptcy Annulment Due to Defective Summons): The appellate court reviewed the resulting appeal, finding that the initial notification of the hearing was procedurally defective because the debtor did not receive the registered mail, and the court failed to prove proper subsequent notification, thus violating the debtor's right to be heard. However, since the debtor subsequently settled the underlying execution debt, the appellate court granted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, and dismissed the original petition as a formality, while imposing costs on the debtor for initiating the now-unnecessary appeal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify why the Chamber could reject the claim in reform instead of remanding the case to the lower court, given the subsequent settlement of the debt.
Cited in the reasoning for the decision to impose court fees and execution costs on the appellant.
Cited in the reasoning regarding the requirement to ensure the debtor's right to be heard before declaring bankruptcy.
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement for declaring bankruptcy that was not met.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal (reclamo) against the bankruptcy decision.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the appeal (reclamo) against the decision.
Cited in the reasoning as the procedure applied to the decision being appealed.
Cited in the reasoning for calculating the court fee (tassa di giustizia).
Cited in the reasoning for calculating the court fee (tassa di giustizia).
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Chamber of Execution and Bankruptcy.
Cited in the reasoning to classify the lower court's decision as a final and unappealable decision of first instance.
Cited in the section regarding remedies (rimedi giuridici) as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the section regarding remedies (rimedi giuridici) as the basis for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the section regarding remedies (rimedi giuridici) concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.113 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 aprile 2018 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 2, __________) contro
RE 1 (rappresentata dall’RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 aprile 2018 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'294.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 20 giugno 2018 si sono presentati solo i rappresentanti dell’istante, che hanno confermato l’istanza.
C. Statuendo con decisione del 27 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 28 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 luglio 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 luglio 2018 contro la
sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La reclamante allega anzitutto di essere senza uffici e recapiti da circa due mesi e di non avere avuto modo di ricevere la citazione all’udienza del 20 giugno 2018.
2.1 Ora, risulta effettivamente dall’incarto della Pretura che la raccomandata contenente la citazione all’udienza del 20 giugno 2018 non è stata ritirata, sicché è stata rispedita l’8 maggio 2018 per posta semplice (v. la relativa busta). Sennonché, nelle predette circostanze, non sussiste la prova, il cui onere grava sull’autorità mittente (DTF 129 I 10 consid. 2.2), che la citazione è pervenuta alla reclamante in tempi utili. D’altronde, secondo la giurisprudenza, la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo cui la notificazione di un invio postale raccomandato non ritirato è reputata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso ove il destinatario dovesse aspettarsela, non si applica alla citazione all’udienza di fallimento per il solo fatto che l’escusso ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Se l’escusso non ritira la citazione, il giudice deve quindi rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi; sentenze della CEF 14.2014.226 del 30 gennaio 2015, consid. 3.1; 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.1), in modo tale, però, da poterne dimostrare la validità (se occorre ricorrendo alla via edittale).
2.2 Nella fattispecie la notifica della citazione va quindi considerata non avvenuta. Venendo a mancare un’esigenza formale dell’apertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire all’escusso il diritto di essere sentito e in particolare di addurre
fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF), la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice per nuovo giudizio sull’istanza, previa valida citazione delle parti a una nuova udienza. Se non fosse che la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione dell’istante saldandola all’UE (come verificato dalla Camera), sicché un rinvio della causa al Pretore costituirebbe un’inutile formalità, la Camera potendo essa stessa respingere l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della Camera 14.2015.19 del 3 marzo 2015 consid. 3.2).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio esecuzione di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).