State's Provisional Rejection of Opposition Based on Debt Certificates Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe State sought provisional rejection of opposition to an enforcement action based on five debt certificates for unpaid mandatory health insurance premiums, which were previously ceded to the State by a health insurance fund. The appellate court reviewed the matter upon the debtor's complaint and determined that certificates of non-attachment of assets, which form the basis of the enforcement claim, do not constitute valid titles for provisional rejection of opposition when the underlying credit arises from public law, unless the administrative authority must proceed through a cantonal administrative court to assert its claim, which was not the case here; since the necessary administrative decisions establishing the debt were also absent, the court sustained the appeal, overturned the lower court's decision, and dismissed the State's initial request, ruling that the certificates alone were insufficient proof for summary enforcement procedures.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Attestati di carenza di beni relativi a premi dell’assicurazione malattia obbligatoria, ceduti allo Stato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the possibility of filing an appeal (reclamo) against the decision of the first instance court in execution proceedings.
This article establishes the deadline for appealing decisions rendered in summary proceedings, which was relevant for assessing the admissibility of the appeal.
This rule determines the allocation of procedural costs based on the outcome of the judgment (success/failure).
Used to determine the fee for the appeal procedure.
Used to determine the fee for the appeal procedure.
Mentioned in the context of why no indemnities were awarded to the appellant concerning the appeal stage.
Testo completo
Incarto n. 14.2018.112 · Lugano 18 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 25 maggio 2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona, e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 9'006.50, indicando quali titoli di credito la *“ripresa”* di cinque attestati di carenza di beni del 1998 e del 2000 fattisi cedere dalla cassa malati __________;
che statuendo con decisione del 22 giugno 2018, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente
accolto l’istanza presentata il 25 maggio 2018 dallo Stato del Canton Ticino e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta limitatamente a fr. 8'035.85 (anziché fr. 9'006.50), ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell’istante
in ragione di 1/9 e la rimanenza a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 400.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo, facendo valere di non essere in grado di pagare la somma di fr. 8'035.85, essendo nullatenente e al beneficio della sola pensione, e di averne chiesto il condono all’AVS, senza risposta finora;
che entro il termine impartito dalla Camera, lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 2 luglio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il
23 giugno, in concreto il reclamo è ricevibile;
che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);
che nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa su cinque attestati di carenza di beni, rilasciati a favore della cassa malati __________, l’uno nel 1998 e gli altri nel 2000, per premi dell’assicurazione malattia obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS n. 1/99;
che pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito (DTF 116 III 68 consid. 4/a), gli attestati di carenza di beni sono di principio parificati dalla legge a titoli di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF);
che, tuttavia, se il credito incorporato nell’attestato è fondato sul diritto pubblico l’atto non vale come titolo di rigetto né provvisorio né definitivo;
che, in effetti, tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via *definitiva* producendo
la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD
2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi; v. pure le decisioni dell’*Obergericht* bernese ZK 14497 del 27 novembre 2014 in: CAN 2015 n. 62,
del Tribunale cantonale friborghese n. 102 2012-143 del 19 luglio 2012, in: RFJ 2012, 175, e dell’*Obergericht* argoviese ZSU 2014.20 del 25 febbraio 2014 in: AGVE 2014,
337 consid. 4.2);
che pertanto, nel caso in oggetto, gli attestati di carenza di beni dopo pignoramento prodotti dall’istante non possono assurgere a titoli di rigetto dell’opposizione (né provvisorio né definitivo);
che siccome neppure figurano agli atti le decisioni della cassa malati sui premi posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza;
che di conseguenza il reclamo dev’essere accolto;
che in entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema
di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo davanti al primo giudice, mentre in sede di reclamo non ha motivato la sua domanda (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'035.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 300.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).