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14.2018.106 • TRAC TI 14.2018.106 Generato dall'IA

Opposition to Enforcement Order Based on Attorney's Fee Note and Interest Calculation

Numero d'incarto 14.2018.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a challenge to the definitive rejection of an opposition to an enforcement order based on an attorney's fee note. The appellant argued they were not properly notified of the hearing because they only received the notice on June 22nd, after the June 14th hearing date, despite having arranged for a later pickup of the registered mail. The court upheld the lower court's finding that the appellant was properly deemed notified on June 1st due to the expiry of the initial postal retention period, reasoning that the appellant, having already opposed the initial collection procedure, should have expected procedural notifications; furthermore, the appellant's refusal to disclose who requested the extension of the mail pickup period allowed the court to presume the requestor knew the sender's identity, thus validating the deemed notification. However, the court partially reformed the lower decision regarding the basis for calculating interest on the settled debt, ruling that interest only accrued from April 24, 2018, the day after the payment deadline set in the settlement agreement, and not from the earlier date claimed in the original enforcement order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Citazione all’udienza di discussione. Prolungamento da parte dell’escusso del termine per ritirare la citazione. Violazione del dovere di collaborazione della parte

Parole chiave

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pagamento di interessi decisione d'esecuzione credito in esecuzione termine processuale perentorio riscossione di tasse notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 123 III 493
ritiro della stessa (DTF 123 III 493, consid.
DTF 138 III 227
138 CPC), a condizione però ch’egli dovesse aspettarsi una notificazione, ossia che fosse già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid.
DTF 138 III 228
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 CPC

The court used the judicial settlement described in this article as the valid basis for partially granting the opposition.

art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF

The court cited this article as the legal basis for considering the judicial settlement as a title for final rejection of the opposition.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was applied to determine the allocation of the court costs based on the near total defeat of the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.106 · Lugano 2 maggio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 maggio 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 già in , ora in __________ (rappresentata dall’amministratrice unica PINT1 1 , )

giudicando sul reclamo del 25 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2018 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 16'200.–

oltre agli interessi del 3% dal 25 novembre 2017 indicando quale titolo di credito la *“Nota d’onorario N. __________”*.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 7'400.– oltre agli interessi del 3% sempre dal 25 novembre 2017. All’udienza di discussione del 14 giugno 2018 è comparsa unicamente l’istan­­te, che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con una *“opposizione totale”* (*recte*: reclamo) del 25 giugno 2018. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018, la CO

1 SA ha concluso per la reiezione del reclamo.

E. Chiarite

le indicazioni figuranti sull’attestazione relativa al traccia­mento della raccomandata contenente la citazione all’udienza pre­torile (risposta 31 gennaio 2019 della Posta alla

richiesta 29 no­vembre 2018), con ordinanza del 12 marzo 2019 il presidente del­la Camera ha impartito alla ricorrente un termine di dieci giorni per comunicare l’identità completa della persona avente dato ordine alla Posta di prolungare il termine di ritiro della raccomandata contenente la citazione all’udienza pretorile, onde poterla sentire come teste sulle modalità di tale proroga. La reclamante non vi ha dato seguito.

Considerando

in

diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 22 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Risultano pertanto inammissibili tutte le allegazioni di fatto della reclamante (non comparsa all’udienza) come i documenti (ossia lo scambio email del 13/14 marzo 2018 e la nota di onorario del 13 marzo 2018) prodotti per la prima volta dall’istante con le osservazioni al reclamo.

2. Con il reclamo la RE 1 si duole del fatto che la convocazione del 24 maggio 2018 all’udienza di discussione indetta per il 14 giugno, così come l’istanza e tutti i documenti ad essa annessi, le sono pervenuti solamente il 22 giugno 2018, sicché le è stato impossibile essere presente in aula alla data stabilita.

3. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Ai sensi

dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione di notifica si applica anche nei casi in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta della raccomandata presso l’Ufficio postale (cosiddetto “*Zurückbehaltungsauftrag*”) ottenendo così il prolunga­mento del termine di

ritiro della stessa (DTF 123 III 493, consid. 1 e 127 I 34, consid. 2/b; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,

vol. I, 2a ed. 2016, n.

60 ad art. 138 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 21 ad art.

138 CPC), a condizione però ch’egli dovesse aspettarsi una notificazione, ossia che fosse già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto del­l’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016, consid. 4.1; 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012).

3.1 Nel caso concreto, si evince dall’attestazione relativa al tracciamento della raccomandata contenente la citazione all’udienza in­detta per il 14 giugno 2018 (n. __________) – con annessi l’istanza di rigetto e i relativi allegati – che la RE 1 è stata avvisata il 25 maggio 2018 della possibilità di ritirare l’atto presso l’ufficio postale di __________ entro il 1° giugno 2018. In risposta alle domande della Camera del 29 novembre 2018, con scritto del 31 gennaio 2019 il Contact Center di Berna ha precisato che non essendo andato a buon fine un primo ordine di prolungamento del termine di ritiro della raccomandata ese­guito dalla destinataria sul sito internet della posta il 30 maggio 2018, essa ha allestito il giorno successivo allo sportello dell’uf­­ficio postale di __________ un secondo ordine di proroga fino al 22 giugno 2018, data in cui essa ha effettivamente ritirato la citazione.

3.2 Come si evince anche da tale risposta, il destinatario ha la possibilità di chiedere l’identità del mittente. Per questo motivo la Camera ha invitato la ricorrente a comunicare l’identità completa della persona avente dato ordine alla Posta di prolungare il termine di ritiro della raccomandata contenente la citazione all’udi­­enza pretorile, onde poterla sentire come teste sulle modalità di tale proroga. Sennonché essa, senz’addurre giustificazioni, non vi ha dato seguito entro il termine impartito.

a) Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove (art. 164 CPC). Nel caso in esame, con il suo comportamento la ricorrente non ha consentito di accertare se chi ha prolungato il termine di ritiro della citazione ha saputo dell’identità del mittente. Nell’apprezza­­mento delle prove il giudice può, in virtù dell’art. 164 CPC, presumere o reputare avverato un fatto in merito al quale una parte ha rifiutato in modo ingiustificato di fornire indicazioni essenziali e indispensabili ad assumerne la prova, qualora la stessa non possa essere ottenuta in un altro modo (Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6-7 ad art. 164 CPC e i rinvii; nello stesso senso: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5-6 ad art. 164 CPC).

b) Per quanto attiene alla fattispecie, dal rifiuto di collaborare della reclamante si deve dedurre che chi ha prolungato il termine di ritiro della citazione ha saputo dell’identità del mittente, anche perché essa pare solita far uso della facoltà di prolungare i termini di ritiro delle raccomandate, avendovi ricorso anche per le ordinanze con cui la Camera le ha impartito un ultimo termine per anticipare le presumibili spese processuali e ha assegnato alla controparte un termine per presentare osservazioni al reclamo. Dovendosi la reclamante aspettare una comunicazione della Pretura di Lugano, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la citazione all’udienza del 14 giugno 2018, per il cui ritiro essa è stata avvisata il 25 maggio 2018, è da reputare avvenuta il 1° giugno 2018 (scadenza del termine di giacenza postale). Di conseguenza la RE 1 è stata regolarmente citata all’udienza in questione. Ne discende che la censura fondata su una pretesa impossibilità di essere presente in aula il 14 giugno 2018 va respinta.

4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1 Nel caso specifico, il verbale dell’udienza di conciliazione del 13 marzo 2018 (doc. B accluso all’istanza) vale quale transazione giudiziale a norma dell’art. 208 CPC e quindi titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF per fr. 7'400.– (IVA inclusa), oltre agli interessi del 3% (come richiesto dall’istante) dal 24 aprile 2018, giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dell’importo pattuito, e non dal 25 novembre 2017, come invece chiesto nel precetto esecutivo e nell’istanza, poiché la transazione non prevede, nemmeno implicitamente, la corresponsione d’interessi fino a quella data. Su questo punto, la sentenza impugnata dev’essere riformata.

4.2 Nel reclamo la RE 1 si duole che la controparte non le ha fatto pervenire la *“lista con i dettagli riguardanti la somma da loro richiesta […] non permettendo[le] di giustificare il pagamento”*. Pare alludere alla *“corrispondente nota d’onorario”* della CO 1, la cui trasmissione è stata posta, al punto n. 1 della transazione, come condizione dell’impegno della RE 1 di versare i fr. 7'400.–. Si tratta però di un’allegazione nuova – siccome essa non si è presentata all’udienza – che risulta inammissibile in questa sede (sopra consid. 1.2). Se ne volesse nondimeno tenere conto, si dovrebbe anche, specularmente, considerare gli allegati prodotti dall’istante con le osservazioni al reclamo, da cui si evince la prova che la nota d’onorario in questione è stata trasmessa alla reclamante. Ne discende,

in ogni ipotesi, l’infondatezza del reclamo, fatta salva la modifica relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora

(sopra consid. 4.1).

5. In ambedue le sedi la tassa di giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non aven­do formulato alcuna richiesta al riguardo.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 7'400.– oltre agli interessi del 3% dal 24 aprile 2018.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– , ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).