Appeal Regarding Interruption of Limitation Period by Enforcement Proceedings on Deficiency Certificate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a decision that provisionally rejected the opposition to an enforcement order, where the lower court had found the underlying claim, based on a certificate of deficiency from 1996, to be prescribed under the 20-year limitation period ending December 31, 2016. The appellate court reasoned that although the initial prescription period for the certificate of deficiency would have expired at the end of 2016, the prescription was interrupted by the initiation of the execution proceedings via the enforcement order served in November 2016, thereby resetting the twenty-year limitation period and meaning the claim was not time-barred, leading to the granting of the appeal and the provisional rejection of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Interruption of Limitation Period by Enforcement Proceedings on Deficiency Certificate: The appellate court reasoned that although the initial prescription period for the certificate of deficiency would have expired at the end of 2016, the prescription was interrupted by the initiation of the execution proceedings via the enforcement order served in November 2016, thereby resetting the twenty-year limitation period and meaning the claim was not time-barred, leading to the granting of the appeal and the provisional rejection of the opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe final order accepts the appeal, leading to the provisional rejection of the opposition, which is based on the finding that the enforceable title (attestato di carenza di beni) is valid under this article.
This provision regarding the interruption of the limitation period was used to determine that the debt was not time-barred, justifying the reversal of the lower court's decision.
This article concerning the limitation period was used in the reasoning that ultimately led to the finding that the debt was not prescribed.
This article was cited in the reasoning for the exceptional decision not to collect judicial fees due to the debtor's difficult economic situation.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.91 · Lugano 12 settembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 166 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 marzo 2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona) contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2017 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 24 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. L’11 ottobre 1996 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha rilasciato a favore dello Stato del Canton Ticino un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento a carico di CO 1 per fr. 367.90. Quale titolo del credito è stata indicata la *“Fattura n. __________ del 13 ottobre 1995 + interessi al 5% calcolati dal 25.01.1996”*.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 367.90, indicando quale titolo di credito la *“Ripresa dell’attestato carenza beni n. __________ emesso il 11.10.1996 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per un importo di CHF 367.90”*.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 marzo 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 aprile 2017.
D. Statuendo con decisione del 24 maggio 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.–, senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 19 giugno 2017, CO 1 ha chiesto il *“riesame della pratica”*.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta allo Stato del Canton Ticino il 26 maggio 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto il lunedì di Pentecoste (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero martedì 6 giugno 2017, il reclamo è pertanto tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escussa, considerando che il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art. 149*a* cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni era scaduto, per quello prodotto dall’istante, il 31 dicembre 2016, in virtù dell’art.
2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. Onde la reiezione dell’istanza.
4. Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino ammette che l’attestato di carenza di beni sarebbe dovuto prescriversi il 31 dicembre 2016, ma osserva di avere interrotto il termine di prescrizione prima della sua scadenza ottenendo il 30 novembre 2016 la notifica del precetto esecutivo volto all’incasso del credito incorporato nell’attestato di carenza di beni.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce anzitutto di non essere mai stata sottoposta, poiché coniugata, a una *“tassazione individuale”*. Si duole poi che la richiesta di pagamento dell’attestato di carenza di beni, a suo dire *“non conforme”*, le sia stata trasmessa prima della sua scadenza, ben sapendo che tale attestato si
sarebbe prescritto il 31 dicembre 2016. Chiede a questa Camera di *“esaminare nuovamente la pratica”* precisando che, qualora dovesse essere tenuta a pagare l’importo da
lei contestato, potrà farlo solo tramite versamenti mensili di fr. 20.– ciascuno.
6. Come rettamente accertato dal Giudice di pace, è pacifico che l’attestato di carenza di beni emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’11 ottobre 1996 nei confronti di CO 1 a favore dello Stato del Canton Ticino per fr. 367.90 costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. È parimenti indubbio che secondo l’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni
finali relativi alla modifica della LEF del 16 dicembre 1994, il termine di prescrizione ventennale (art. 149*a* cpv. 1 LEF) dei crediti accertati in un attestato di carenza di beni rilasciato, l’11 ottobre 1996, prima della sua entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) iniziava a decorrere da quest’ultima data e sarebbe giunto di principio a scadenza il 31 dicembre 2016.
6.1 Il problema è che il primo giudice è incorso in una svista laddove non ha considerato che la prescrizione del credito contenuto nell’attestato di carenza di beni è stata interrotta prima del 31 dicembre 2016 con l’avvio – il 29 novembre 2016 – dell’esecuzione in esame (art. 135 n. 2 CO), facendo così decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione ventennale nel senso dell’art. 149*a* cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2016.305 del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto in esecuzione non si può ritenere prescritto.
6.2 Nulla mutano al riguardo le osservazioni di CO 1 al reclamo, perché la Camera non può verificare la fondatezza del credito incorporato nell’attestato di carenza beni (e in particolare la correttezza della tassazione), bensì solo l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), in concreto pacifica (sopra consid. 6). E le difficoltà finanziarie cui accenna l’escussa non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai se ne terrà conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata, siccome giuridicamente errata, riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (contro di lei sono pendenti sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 13'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece alcuna indennità d’inconvenienza, lo Stato del Canton Ticino non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 367.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
2. Non si riscuotono spese processuali.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).