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14.2017.81 • TRAC TI 14.2017.81 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Challenge Finding on Lack of Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 14.2017.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for an amount based on three invoices, but the lower court denied the request, leading the creditor to appeal, arguing for a definitive rejection of the opposition and seeking to present new documentation and facts. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the creditor failed to challenge the lower court's finding that the initial documentation lacked a written and signed acknowledgment of debt sufficient under the relevant enforcement law (LEF), and the appeal procedure strictly prohibits the introduction of new facts or evidence to remedy deficiencies from the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 14 cpv. 1 CO; Creditor's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Challenge Finding on Lack of Acknowledgment of Debt: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the creditor failed to challenge the lower court's finding that the initial documentation lacked a written and signed acknowledgment of debt sufficient under the relevant enforcement law (LEF), and the appeal procedure strictly prohibits the introduction of new facts or evidence to remedy deficiencies from the first instance.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione lacune probatorie procedura di fallimento eccezioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 140 III 461
che rimane comunque salva la facoltà per la reclamante di ripresentare una nuova istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione producendo un valido riconoscimento di debito (DTF 140 III 461 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in reasoning to confirm that new factual allegations and evidence are inadmissible in the appeal, which supports the finding of inadmissibility of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the event (loser pays).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 48 OTLEF to determine the amount of court costs.

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF to determine the amount of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.81 · Lugano 26 luglio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 0128-2017-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 21 aprile 2017 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 18 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 maggio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'582.30 oltre agli

interessi del 5% dal 22 settembre 2016, indicando quale titolo di credito tre fatture concernenti “__________”;

che statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza della RE 1 intesa al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo, ponendo a carico del­l’istante le spese processuali di fr. 50.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2017 perché potesse *“esporre

in modo più completo la questione per ottenere un rigetto definitivo dell’opposizione”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la reclamante non contesta la sentenza impugnata, e in particolare non nega che dalla documentazione prodotta in prima sede non si possa dedurre un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ovvero scritto e recante la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) di CO 1, idoneo a giustificare il rigetto dell’opposizione;

che la RE 1, anzi, ammette esplicitamente che le prove fornite al Giudice di prime cure non erano sufficienti, ma pretende di poter ottenere con il reclamo una rivalutazione del caso producendo *“la documentazione completa e una dettagliata spiegazione dei fatti”*;

che la reclamante, tuttavia, non può supplire alle proprie mancanze in sede di reclamo, siccome, come visto, non sono ammessi né allegazioni di fatto nuove né mezzi di prova nuovi, e nemmeno è possibile aggiungere o modificare le conclusioni prese in prima sede (art. 326 cpv. 1 CPC);

che sono pertanto irricevibili le domande tese a *“esporre in modo più completo la questione”* o a mutare la conclusione in una richiesta di rigetto definitivo;

che del resto la RE 1 non ha neppure prodotto una decisione che accerti l’esistenza del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 80 LEF;

che in assenza di una motivazione sufficiente il reclamo si rivela irricevibile, giacché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che rimane comunque salva la facoltà per la reclamante di ripresentare una nuova istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione producendo un valido riconoscimento di debito (DTF 140 III 461 consid. 2.5) o, in mancanza di un tale titolo, d’inoltrare un’azione creditoria ordinaria volta ad accertare l’esistenza e l’importo del credito da essa vantato e a ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione (art. 79 LEF);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'582.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).