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14.2017.78 • TRAC TI 14.2017.78 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Upheld Despite Mailbox Seizure Claim

Numero d'incarto 14.2017.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the declaration of bankruptcy issued against it for failing to pay a substantial debt, arguing that it never received the prerequisite formal warning of bankruptcy, which it attributed to a subsequent seizure of its mailbox. The appellate court rejected this argument, finding that the warning was properly served on the debtor's administrator before the mailbox seizure, and further dismissed the claim that an agreement existed to postpone payment, as the documented email only consented to a procedural adjournment of the hearing, not an extension of the debt itself, thereby upholding the lower court's bankruptcy decision.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 64 LEF, Art. 72 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Bankruptcy Upheld Despite Mailbox Seizure Claim: The appellate court rejected this argument, finding that the warning was properly served on the debtor's administrator before the mailbox seizure, and further dismissed the claim that an agreement existed to postpone payment, as the documented email only consented to a procedural adjournment of the hearing, not an extension of the debt itself, thereby upholding the lower court's bankruptcy decision.

Parole chiave

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credito nel fallimento sequestro di documenti opposizione tardiva deposito del debito estinzione del debito curatore del fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the introductory reasoning for allowing the appeal against the decision on bankruptcy.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the introductory reasoning as the basis for the appeal allowed by the Court of Appeal.

art. 172 n. 3 LEF

Substantive ground mentioned in the reasoning (Considerando 3) as a condition under which the bankruptcy should be annulled, although the actual dispositive only confirms the prior decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Provision determining that court costs are borne by the losing party (RE 1).

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]

Cited in reasoning as the basis for calculating the court fee imposed on the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.78 · Lugano 12 giugno 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 16 marzo 2017 da

CO 1 () (patrocinata dall’avv. PA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 16 marzo 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 124'045.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 3 maggio 2017 è comparsa la sola convenuta, che ha dichiarato di essere a quel momento impossibilitata a pagare il credito fatto valere dall’istante, perché que­st’ultima avrebbe fatto bloccare il conto bancario a cui attingere per saldare il debito.

C. Statuendo

con decisione del 3 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 3 mag­gio 2017 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di non avere

ricevuto alcuna comminatoria di fallimento e, ad ogni modo, di avere raggiunto un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito ove il primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30 giugno come richiesto dalla stessa istante.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 12 maggio 2017 contro la sentenza notificata RE 1 il 5 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. La reclamante afferma di non avere ricevuto alcuna comminatoria di fallimento, verosimilmente perché il 22 marzo 2017 l’Ammi­­nistrazione federale delle contribuzioni ha sequestrato il contenuto della sua buca delle lettere, il cui accesso è poi rimasto bloccato. Sennonché risulta dalla stessa comminatoria di fallimento emessa il 13 febbraio 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano nel­l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante CO 1 nei confronti della reclamante che l’atto è stato consegnato dall’agente notificatore nelle mani dell’amministratore unico PI

1 già il 23 febbraio 2017 (doc. D accluso all’istanza, pag. 2), prima della perquisizione fiscale. Come il precetto esecutivo, del resto, la comminatoria di fallimento non va depositata nella buca delle lettere del debitore, ma l’agente incaricato di notificare l’atto (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnarlo aperto al suo destinatario (o al suo rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 e 161 cpv. 1 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/ Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 72 LEF). Su questo punto il reclamo è quindi manifestamente infondato.

3. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante pretende di avere raggiunto un accordo con l’istante, che le avrebbe permesso di saldare il debito ove il primo giudice avesse acconsentito a rinviare l’udienza a dopo il 30 giugno come richiesto dalla stessa istante. Tuttavia, il documento prodotto a sostegno di tale affermazione – un’email del 3 maggio 2017 (giorno dell’udienza) spedita dall’avv. PI 2 all’amministratore unico della reclamante (doc. C accluso al reclamo) – non prevede alcuna dilazione del credito posto in esecuzione, ma solo il consenso al rinvio dell’udienza fallimentare, per tacere del fatto che non è dato di sapere quale sia il ruolo e le credenziali dell’avv. PI 2. Per il resto, la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal patrocinatore dell’istante

un’ora prima della stessa (doc. D) è stata respinta dal Pretore aggiunto con disposizione ordinatoria processuale

dello stesso giorno (doc. E). Tale decisione non è stata impugnata dall’istante, probabilmente perché qualora avesse mantenuto la sua richiesta di rinvio essa avrebbe rischiato di vedersi respingere l’istanza (v. doc. E, pag. 2). Ne discende che il reclamo è pure infondato su questo punto, ciò che ne segna definitivamente la sorte.

4. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 3 maggio 2017 è confermato.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).