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14.2017.72 • TRAC TI 14.2017.72 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulment Based on Pre-Decision Settlement

Numero d'incarto 14.2017.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared the bankruptcy of a debtor following an enforcement action initiated by a creditor for an outstanding debt, despite the debtor subsequently submitting a timely appeal claiming the debt had been settled. The appellate court accepted the appeal because the debtor provided a declaration from the creditor, dated prior to the bankruptcy ruling, confirming receipt of a partial payment which constituted a final settlement of the claim, thus meeting the legal requirement to annul the bankruptcy order based on the existence of a pre-decision arrangement that would have prevented the initial declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Bankruptcy Annulment Based on Pre-Decision Settlement: The appellate court accepted the appeal because the debtor provided a declaration from the creditor, dated prior to the bankruptcy ruling, confirming receipt of a partial payment which constituted a final settlement of the claim, thus meeting the legal requirement to annul the bankruptcy order based on the existence of a pre-decision arrangement that would have prevented the initial declaration.

Parole chiave

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quietanza di saldo debito ricorso di annullamento assemblea dei creditori decisione d'esecuzione decisione parziale sospensione della procedura di fallimento Fallimento. Pagamento prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF

This provision was the substantive ground for annulling the bankruptcy order.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify imposing costs on the appellant (RE 1).

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions governed the calculation of the court fee (tassa di giustizia) imposed in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.72 · Lugano 11 maggio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 gennaio 2017 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 30 gennaio 2017 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'332.60 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 29 marzo 2017 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 3 maggio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 4 maggio 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 4 maggio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione rilasciata della CO

1 il 2 maggio 2017 con cui essa conferma di avere ricevuto dalla debitrice quello stesso giorno, ovvero prima della pronuncia del fallimento, fr. 5'400.– a saldo di ogni pretesa. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 maggio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).