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14.2017.66 • TRAC TI 14.2017.66 Generato dall'IA

State v. Taxpayer (Inadmissibility of Appeal)

Numero d'incarto 14.2017.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The State sought enforcement against an individual for outstanding cantonal tax liabilities, interest, and collection fees, which resulted in a lower court rejecting the individual's opposition. The appellant challenged this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked any reasoned arguments, adhering to the principle that appellate review is generally limited to the specific, motivated objections raised in the appeal documents, and consequently imposed the procedural costs upon the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; State v. Taxpayer (Inadmissibility of Appeal): The appellant challenged this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked any reasoned arguments, adhering to the principle that appellate review is generally limited to the specific, motivated objections raised in the appeal documents, and consequently imposed the procedural costs upon the appellant.

Parole chiave

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spese di procedura esecuzione fiscale assoggettamento del contribuente responsabilità dello Stato censure procedurali procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the judgment follow the losing party (the appellant).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to establish the basis for setting the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.66 · Lugano 25 luglio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 15 febbraio 2017 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 414.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2016, 2) fr. 28.65 e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito 1) l’imposta cantonale 2013 (dedotti acconti per fr. 103.–), 2) gli interessi aggiornati sino al 6 agosto 2016 e 3) la tassa della diffida del 30 novembre 2015;

che statuendo con decisione del 10 aprile 2017, il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza dello Stato intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1, ponendo a carico di quest’ultimo le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2017;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che nel caso in esame il reclamo è sprovvisto di ogni motivazione ed è pertanto irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 492.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).