Creditor Bankruptcy Annulment Due to Proven Debt Extinction and Probable Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid claim, which was granted by the lower court; however, the debtor filed an appeal arguing the debt had since been settled. The appellate court reviewed the matter under the provision allowing bankruptcy annulment if the debt is proven extinguished by documentation and the debtor's solvency is rendered probable. The court found that the debtor provided proof of payment for the specific debt that triggered the bankruptcy, thereby satisfying the requirement for debt extinction, and further determined that despite having other outstanding enforcement actions, the debtor's recent significant payments made solvency sufficiently probable, thus leading to the annulment of the bankruptcy declaration, with costs assessed against the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulment Due to Proven Debt Extinction and Probable Solvency: The appellate court reviewed the matter under the provision allowing bankruptcy annulment if the debt is proven extinguished by documentation and the debtor's solvency is rendered probable. The court found that the debtor provided proof of payment for the specific debt that triggered the bankruptcy, thereby satisfying the requirement for debt extinction, and further determined that despite having other outstanding enforcement actions, the debtor's recent significant payments made solvency sufficiently probable, thus leading to the annulment of the bankruptcy declaration, with costs assessed against the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt, including interest and expenses, had been extinguished.
Cited in the reasoning explaining why the costs of the first instance were imposed on the appellant (RE 1).
Cited in the reasoning as a basis for calculating the court fee imposed on the appellant in both instances.
Cited in the reasoning as a basis for calculating the court fee imposed on the appellant in both instances.
Cited to establish the requirements for annulling the bankruptcy, which were found to be met.
Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) to the Appellate Court.
Cited to establish the procedural possibility of filing a claim (reclamo) against the decision.
Cited regarding the deadline for filing the appeal (reclamo) because the decision was rendered in summary procedure.
Cited to establish the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal (CEF) to hear the appeal.
Cited to classify the lower court's decision as a final and unappealable first-instance decision in bankruptcy matters.
Cited because the decision was rendered in summary procedure, which dictates the appeal deadline.
Cited in the reasoning for calculating the appeal court fee imposed on the appellant.
Cited in the reasoning for calculating the appeal court fee imposed on the appellant.
Cited in the section on legal remedies as the basis for filing an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Cited in the reasoning regarding the costs for the first instance.
Cited in the reasoning regarding the costs for the first instance.
Cited in the reasoning to justify imposing court costs on the appellant.
Cited in the dispositive (II) as the basis for setting the court fee for the appeal judgment, imposed on RE 1.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.56 · Lugano 15 maggio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.6065 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 dicembre 2016 dalla
CO 1 contro
RE 1 (rappr. da __________, RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2017 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'898.30 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione 8 marzo 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal 23 marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 aprile 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartito la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 31 marzo 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 23 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta postale attestante il pagamento il 31 marzo 2017 di fr. 16'656.55 alla procedente CO 1 (doc. D accluso al reclamo), a saldo dell’estratto conto allestito da quest’ultima lo stesso giorno (doc. C). Tale somma ha permesso l’estinzione, oltre a sette altre esecuzioni iniziate dall’istante, anche di quella all’origine del fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 31 marzo 2017) prodotto dalla reclamante (doc. B) si evince che nei suoi confronti erano pendenti
11 esecuzioni per complessivi fr. 43'835.40. Come visto, tuttavia, oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento la reclamante ha pagato anche altre sette esecuzioni promosse dall’istante (ne rimangono invero iscritte due, la n. __________ allo stadio della domanda d’esecuzione e la n. __________ sospesa da opposizione dal 6 maggio 2015, ma sono verosimilmente estinte, poiché la reclamante ha pagato l’intero saldo indicato dall’istante nell’estratto conto del 31 marzo 2017 [doc. C]) e la Camera ha appurato ch’essa, sempre il 31 marzo 2017, ha estinto otto esecuzioni per contributi sociali e imposte giunte allo stadio del pignoramento e un’esecuzione sfociata in una comminatoria di fallimento, sicché al momento dell’inoltro del reclamo, a prescindere dalle due esecuzioni dell’istante già menzionate, rimanevano a suo carico solo tre esecuzioni sospese da opposizione e una in fase di notifica per complessivi fr. 3'826.30 (v. decreto di effetto sospensivo del 5 aprile 2017). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE
1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 marzo 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).