Creditor's Bankruptcy Annulled Due to Installment Agreement; Costs Apportioned for Delay and Lack of Disclosure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid claim, which the lower court granted; however, both parties appealed, submitting evidence that prior to the bankruptcy declaration, the creditor had agreed to an installment payment plan for the debt, which constitutes a ground for annulment under the relevant statute, leading the appellate court to uphold the appeals, annul the bankruptcy ruling, but assess court and execution costs against the debtor for delaying the payment arrangement, and against the creditor for failing to inform the lower court of the payment agreement before the bankruptcy was declared.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor's Bankruptcy Annulled Due to Installment Agreement; Costs Apportioned for Delay and Lack of Disclosure: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the bankruptcy because the debtor proved the creditor granted a deferral before the opening of the bankruptcy.
Cited to justify imposing costs for the previous instance on RE 1 and for imposing appeal costs on CO 1.
Cited in the reasoning for calculating the court fee (taxa di giustizia) for the first instance, which is then applied to cost allocation orders.
Cited in the reasoning for calculating the court fee (taxa di giustizia) for the first instance, which is then applied to cost allocation orders.
Cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal against the decision.
Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess for appeals to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarti n. 14.2017.39 14.2017.54 · Lugano 11 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 novembre 2016 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 17 marzo e del 29 marzo 2017 presentati rispettivamente dalla CO 1 dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 10 novembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'632.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 22 febbraio 2017 è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al pagamento del dovuto e a concordare con l’istante un *“piano di rientro rateale”*.
C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dal 17 marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata sia l’istante che la convenuta sono insorte a questa Camera con reclami rispettivamente del 17 e del 29 marzo 2017 per ottenere l’annullamento del fallimento, facendo valere di avere concordato dopo l’udienza (ma prima del fallimento) un piano di pagamento rateale del credito posto in esecuzione. Il
30 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione della convenuta effetto sospensivo parziale.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentati il 17 e il 29 marzo 2017 contro la sentenza notificata a entrambe le parti il 20 marzo, in concreto i reclami sono tempestivi.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).
Orbene, nel caso specifico il 27 febbraio 2017, ovvero prima della pronuncia del fallimento, l’istante ha confermato alla convenuta il proprio accordo al pagamento del premio assicurativo posto in esecuzione in sei rate di fr. 463.10 ognuna (doc. D accluso al reclamo dell’RE 1). La validità di tale accordo non è subordinata al pagamento effettivo della prima rata, avvenuto comunque il 20 marzo 2017 (doc. F) prima della scadenza del 27 marzo pattuita dalle parti. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.
3. Per quanto attiene al reclamo della convenuta, la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a suo carico, siccome il suo ritardo a proporre un piano di pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per quanto concerne invece il reclamo proposto dall’istante, le spese processuali, determinate secondo gli stessi principi già citati, rimangono a suo carico, poiché sono causate dalla sua omissione di comunicare al Pretore la concessione di una dilazione prima che decretasse il fallimento (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. I reclami sono accolti e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 marzo 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa al reclamo interposto dalla CO 1 (inc. 14.2017.39) è posta a suo carico.
III. La tassa di giustizia, di fr. 150.–, relativa al reclamo interposto dalla RE
1 (inc. 14.2017.54) è posta a suo carico.
IV. Notificazione a:
–; –
; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).