Swiss Confederation v. Taxpayer (Appeal on Enforcement Order Rejection)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe matter involved an appeal against a lower court's decision which had definitively rejected an opposition to an enforcement order initiated by the Swiss Confederation for the collection of outstanding direct federal tax from 1996. The appellant, citing poverty, a low income, and advanced age, argued that he could no longer meet the debt obligation. The appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to explicitly challenge the lower court's ruling or adequately explain why the tax assessment notice did not constitute a valid title for rejecting the opposition, further noting that financial hardship, while relevant for future seizure proceedings, is not a legal ground to reject or suspend the definitive opposition rejection under the relevant enforcement law. However, given the appellant's likely difficult economic situation, the court exceptionally waived the imposition of judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 81 LEF; Swiss Confederation v. Taxpayer (Appeal on Enforcement Order Rejection): The appellant, citing poverty, a low income, and advanced age, argued that he could no longer meet the debt obligation. The appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to explicitly challenge the lower court's ruling or adequately explain why the tax assessment notice did not constitute a valid title for rejecting the opposition, further noting that financial hardship, while relevant for future seizure proceedings, is not a legal ground to reject or suspend the definitive opposition rejection under the relevant enforcement law. However, given the appellant's likely difficult economic situation, the court exceptionally waived the imposition of judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was not cited in the dispositive orders, but the dispositive concerning costs (Order 2) implies a procedural ruling on costs based on the court's reasoning regarding financial hardship, although the specific article applied for waiving costs is not explicitly restated in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.49 · Lugano 29 maggio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.31 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio 2017 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'252.–, indicando quale titolo di credito l’*“imposta federale diretta (IFD) 1996* *come ACB del 15-11-2000 n. __________ emesso dall’ue di locarno […] (acconti dedotti – 528.00)”*;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 febbraio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;
che nel termine impartito, con scritto del 13 marzo 2017 redatto in lingua tedesca il convenuto ha comunicato di avere 82 anni, una modesta rendita e nessuna sostanza, e perciò di non più essere in grado di far fronte al debito posto in esecuzione;
che statuendo con decisione del 20 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50.–;
che in merito alla sentenza appena citata RE 1 si è rivolto a questa Camera con uno scritto del 23 marzo 2017, anch’esso formulato in lingua tedesca, con cui, rinviando alle sue precedenti osservazioni, egli ha ribadito di non poter più pagare imposte a causa dell’esiguità della propria rendita;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 23 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 21 marzo, in concreto lo scritto 23 marzo 2017 in esame sarebbe tempestivo come reclamo;
che
– tuttavia – RE 1 non dichiara d’interporre reclamo contro la sentenza del 20 marzo 2017 e neppure ne chiede esplicitamente la modifica o l’annullamento;
che già per questo motivo lo scritto 23 marzo 2017 andrebbe dichiarato irricevibile;
che lo stesso non è d’altronde sufficientemente motivato (art.
321 cpv. 1 CPC), RE 1 non spiegando perché la notificazione di tassazione dell’imposta federale 1995-1996 prodotta dall’istante non costituirebbe un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il credito posto in esecuzione, conformemente agli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 165 cpv. 3 LIFD;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che, invece, censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);
che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9*a* LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posto a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);
che le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (nei suoi confronti sono stati rilasciati sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 320'000.–), inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'252.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).