Creditor Bankruptcy Declaration Overturned Due to Prior Payment Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a creditor's request for bankruptcy due to non-payment of a debt, the lower court declared the debtor bankrupt, despite the debtor's declaration at the hearing that they intended to pay the balance that same day. The appellate court accepted the debtor's appeal, finding that new evidence, namely confirmation that a payment plan had been agreed upon with the creditor prior to the bankruptcy decision, constitutes a ground for annulment under the relevant enforcement law, thus reversing the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Declaration Overturned Due to Prior Payment Agreement: The appellate court accepted the debtor's appeal, finding that new evidence, namely confirmation that a payment plan had been agreed upon with the creditor prior to the bankruptcy decision, constitutes a ground for annulment under the relevant enforcement law, thus reversing the bankruptcy order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for annulling the bankruptcy declaration because the creditor granted a payment extension before the opening of the bankruptcy.
Applied in the reasoning section to justify placing the costs on the appellant due to the initiation of judicial proceedings by their non-payment.
Procedural basis cited for the admissibility of the appeal (reclamo) against the bankruptcy decision.
Procedural provision cited indicating that the decision is subject to an appeal (reclamo).
Testo completo
Incarto n. 14.2017.4 · Lugano 23 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 17 ottobre 2016 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il
19 ottobre 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'512.45 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 gennaio 2017, cui l’istante non è comparsa, il direttore della convenuta ha dichiarato di essere intenzionato a procedere quello stesso giorno al pagamento del saldo del credito.
C. Statuendo con decisione 12 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dalle ore 14.00 di quel medesimo giorno, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dall’istante una dilazione di pagamento già prima della pronuncia contestata. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 19 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).
Orbene, nel caso specifico il 10 gennaio 2017 la CO 1 ha confermato *“per l’ultima volta”* il piano dei pagamenti pattuito dalle parti, che prevede il versamento di fr. 17'037.55 in rate mensili di fr. 1'200.– a partire da fine gennaio del 2017 fino all’estinzione completa del debito. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE
1 va pertanto annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 gennaio 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).