Creditor Bankruptcy vs. Debtor Claim of Debt Settlement and Insolvency Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of CHF 921.60, leading to a declaration of bankruptcy by the lower court, which the debtor appealed, claiming the debt had since been settled. The appellate court found that the debtor satisfied the requirement of having extinguished the specific debt after the bankruptcy declaration, as evidenced by a payment receipt, but failed to meet the essential concurrent requirement of demonstrating verisimilitude of solvency, given that the debtor had numerous other outstanding enforcement proceedings totaling nearly CHF 66,000, a weak profit statement from the prior year, and continuing accumulation of new enforcement measures, leading the court to conclude that insolvency was more probable than solvency, and thus upholding the bankruptcy.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento di una ditta individuale. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Solvibilità non resa verosimile. Conto economico della ditta non revisionato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the bankruptcy declaration because the condition for cancellation, namely the full payment of the debt, was met, even though the solvency condition was not.
Used to impose court costs on the losing party (RE 1).
Testo completo
Incarto n. 14.2017.38 · Lugano 17 maggio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 ottobre 2016 da
AO 1 (rappr. dall’RA 1, __________) contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 25 ottobre 2016 l’AO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 921.60 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 15 febbraio 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 8 marzo 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 9 marzo 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
21 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Stante l’esito del reclamo odierno, il reclamo non è stato intimato per osservazioni alla controparte, la quale ha del resto perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 17 marzo 2017 contro la sentenza da reputarsi notificata a RE 1 alla scadenza del termine di giacenza postale il 16 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare solo passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano del 9 marzo che conferma il versamento di fr. 921.60
1 ora 41 dopo la dichiarazione del fallimento a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto esecutivo (al 9 marzo 2017) prodotto dal reclamante (doc. E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 39 esecuzioni per un importo complessivo di oltre fr. 66'000.–. Oltre a quella già menzionata, lo stesso
9 marzo 2017 egli ne ha estinte altre sette (sei giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e la settima notificata senza opposizione) mediante un pagamento di complessivi fr. 6'399.05 all’UE (doc. F-N). Delle 31 rimanenti per quasi fr. 60'000.– complessivi, sette, volte all’incasso d’imposte e di contributi sociali per oltre fr. 17'000.–, erano già giunte allo stadio della fissazione del pignoramento. A sostegno della propria solvibilità, il reclamante produce il conto economico della ditta per l’anno 2015, da cui risulta un utile di fr. 104'403.55 (doc. P). Sennonché il documento non è revisionato, è inattuale e non considera la maggior parte delle imposte (in particolare l’IVA) e dei contributi sociali né il fabbisogno del fallito. Non appare quindi verosimile che la sua attività professionale sia sufficientemente redditizia da permettergli di rimborsare i propri debiti a medio termine. Senza contare che entro la scadenza del termine di reclamo (il 27 marzo 2017), RE 1 non risulta aver pagato altre esecuzioni, neppure quelle con un importo relativamente modesto, già giunte allo stadio della fissazione del pignoramento. È inoltre noto alla Camera che nel frattempo gli sono stati notificati ulteriori precetti esecutivi, sicché il suo carico esecutivo sfiora ora i fr. 170'000.–.
Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante stia peggiorando e ch’egli non paia disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3. Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Taverne, a far tempo da
giovedì
18 maggio 2017 alle ore 10:00.
2. La tassa di giustizia di fr. 230.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–
; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).