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14.2017.37 • TRAC TI 14.2017.37 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Costs in Debt Enforcement Case

Numero d'incarto 14.2017.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a claim against a lower court decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order issued to collect a debt of over CHF 67,000 based on a certificate of insufficient assets. Subsequently, the appellant formally withdrew their appeal, which the appellate court treated as a formal withdrawal, leading to the case being struck from the roll. The court reasoned that although the appellant, as the withdrawing party, is typically liable for costs, it would exceptionally waive the collection of judicial fees due to the appellant's presumably difficult financial situation, and since the opposing party was not notified, no reimbursement of costs was due.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Withdrawal and Costs in Debt Enforcement Case: Subsequently, the appellant formally withdrew their appeal, which the appellate court treated as a formal withdrawal, leading to the case being struck from the roll. The court reasoned that although the appellant, as the withdrawing party, is typically liable for costs, it would exceptionally waive the collection of judicial fees due to the appellant's presumably difficult financial situation, and since the opposing party was not notified, no reimbursement of costs was due.

Parole chiave

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spese d'esecuzione decisione d'esecuzione revoca dell'opposizione rimborso delle spese ritiro delle conclusioni civili spese di trasloco Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio in seguito al ritiro del reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The case is struck from the roll because the appellant withdrew the appeal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

This article is cited in the reasoning regarding the general rule for costs upon desistenza, but the actual order (2.) does not cite it to order costs, only to state that costs are not collected.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This provision is mentioned in the context of federal appeal thresholds, but it does not appear in the dispositive orders (1., 2., 3.).

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

This provision is mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of filing an appeal, but it does not appear in the dispositive orders (1., 2., 3.).

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision is mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the appeal deadline, but it does not appear in the dispositive orders (1., 2., 3.).

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision is mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal term during judicial holidays, but it does not appear in the dispositive orders (1., 2., 3.).

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.37 · Lugano 25 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.1205 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 dicembre 2016 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2017 dal Pretore con cui ha rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dal reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda di CO

1 per l’in­­casso dell’attestato di carenza beni n. __________ del 29 agosto 1995 di fr. 67'747.15;

preso atto dello scritto del 23 marzo 2017 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

considerato nondimeno, nel caso concreto, che si giustifica eccezionalmente di prescindere dal riscuotere spese vista la situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui si trova il reclamante;

precisato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'747.15, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).