Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2017.3 • TRAC TI 14.2017.3 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Enforcement on Unsubstantiated Penalty)

Numero d'incarto 14.2017.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought provisional rejection of an objection to an enforcement order covering a primary debt amount and an additional CHF 800.00 penalty described as a "non-granted discount," based on an enforcement title (a work contract) and an invoice. The lower court partially granted the rejection based on the contract for the principal amount but denied it for the CHF 800.00 penalty because it was not mentioned in the contract signed by the debtor. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that under summary enforcement proceedings, the credit must be founded on a debt acknowledgment (public document or private writing) from which the debtor's unconditional obligation to pay an exact sum is evident, and since the signed contract only recognized the principal amount and did not refer to the subsequent invoice or the penalty for non-discount eligibility, the claim for the additional CHF 800.00 lacked the requisite formal basis for provisional rejection.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rapporto di lavoro che non menziona alcuno sconto. Esecuzione per l’importo riconosciuto più lo sconto non più concesso a causa del mancato pagamento

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo debito principale riconoscimento di debito precetto esecutivo procedura esecutiva obbligo di contrattare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Applied to determine that the costs of the present judgment follow the outcome of the appeal (the claimant losing).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esec­utiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the present judgment follow the outcome of the appeal (the claimant losing).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used as the basis for setting the amount of the judicial costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2017.3 · Lugano 13 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 22 novembre 2016 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 gennaio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 10 ottobre 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'400.– oltre agli interessi

del 5% dal 24 gennaio 2016 e di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal

24 gennaio 2016, indicando quali titoli di credito rispettivamente la *“fattura n. __________* e lo *“sconto non più

concesso”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni al reclamo.

C. Statuendo con decisione del 4 gennaio 2017, il Giudice di pace ha parzialmente ammesso l’istanza limitatamente a fr. 1'400.– oltre agli interessi del 5% dal 4 marzo 2016 (anziché dal 24 gennaio 2016), respingendola

invece per quanto riguarda lo *“sconto non più concesso”* di fr. 800.–, e ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2017 per ottenere l’accoglimento dell’istanza anche per quanto attiene alla

somma di fr. 800.–. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 5 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esec­utiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il rapporto di lavoro sottoscritto dal convenuto l’11 dicembre 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zione per l’importo di fr. 1'400.– riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dalla prima messa in mora dimostrata, ovvero dal 4 marzo 2016 (e non già dal 24 gennaio 2016 come invece richiesto dall’istan­te), mentre non ha esteso il rigetto allo *“sconto non più concesso”* di fr. 800.–, siccome non è menzionato nel rapporto di lavoro.

4. Nel reclamo la RE 1 si duole del mancato riconoscimento dell’importo di fr. 800.–, che ritiene ingiusto, poiché sulla fattura è precisato che lo sconto è concesso *"solo per il pagamento 15 giorni oltre da listino"*.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante di proprio pugno, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Ora, nel caso in esame l’unico documento agli atti firmato da CO 1 è il rapporto di lavoro dell’11 dicembre 2015, con il quale egli ha riconosciuto di dovere alla RE 1 fr. 1'400.–. Non è menzionato alcuno sconto né le conseguenze di un ritardo di pagamento. Il rapporto di lavoro non rinvia d’altronde alla fattura, la quale è del resto stata allestita solo successivamente, il 24 dicembre 2015, non è firmata dall’escusso e non indica alcuno sconto precisamente quantificato. A ragione, quindi, il Giudice di pace non ha concesso il rigetto dell’opposizione anche per la maggiorazione di fr. 800.–. Il reclamo va pertanto respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).