Debtor's Appeal Against Bankruptcy Suspension Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA company subject to bankruptcy proceedings appealed the decision to suspend the proceedings due to a lack of assets, challenging the procedure and requesting reinstatement of the deadline to seek revocation of the bankruptcy. The court dismissed the appeal against the bankruptcy office's suspension request as inadmissible because such a request is not an act subject to the specified supervisory appeal procedure, and further deemed the request for reinstatement of deadlines inadmissible due to lack of motivation and being time-barred, as the debtor was aware of the situation well before the request was filed. Finally, the appeal against the suspension itself was also declared inadmissible because it was insufficiently motivated, and substantively unfounded, as the initial bankruptcy decision was final and the suspension was correctly ordered because the debtor failed to guarantee the liquidation costs, precluding any consideration of subsequent settlement negotiations or revocation requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 230 cpv. 1 LEF, Art. 174 LEF, Art. 195 LEF, Art. 321 cpv. 2 CPC; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Suspension Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit: The court dismissed the appeal against the bankruptcy office's suspension request as inadmissible because such a request is not an act subject to the specified supervisory appeal procedure, and further deemed the request for reinstatement of deadlines inadmissible due to lack of motivation and being time-barred, as the debtor was aware of the situation well before the request was filed. Finally, the appeal against the suspension itself was also declared inadmissible because it was insufficiently motivated, and substantively unfounded, as the initial bankruptcy decision was final and the suspension was correctly ordered because the debtor failed to guarantee the liquidation costs, precluding any consideration of subsequent settlement negotiations or revocation requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly upheld the decision to suspend the bankruptcy based on this article, as the appellant failed to show grounds to contest the suspension.
This article concerns the request for reinstatement of time limits, which the court declared inadmissible in order 2.
The appeal (ricorso) against the request for suspension was declared inadmissible based on the procedural limitations defined for this remedy.
Used to determine the timeliness of the appeal against the suspension decision, which was found to be timely.
Used to reject the submissions and documents filed late in connection with the appeal against the suspension.
Used to declare the appeal against the suspension decision inadmissible because it lacked the required grounds/motivation.
Cited implicitly in the reasoning to confirm that the bankruptcy could not be annulled after the decision became final, justifying the decision to suspend.
Cited in the reasoning to explain the prerequisite (guaranteeing liquidation costs) for demanding the continuation of the bankruptcy, which the appellant failed to meet.
Cited in the reasoning to confirm the court's only choice was to suspend the bankruptcy when liquidation costs were not guaranteed.
Cited in the reasoning regarding the request for revocation, which was found inapplicable or not yet ripe.
Used to establish that the decision on the suspension of bankruptcy was a final decision in the first instance, making the appeal mechanism (reclamo) applicable.
Cited alongside the CPC to confirm that the appeal (reclamo) was the correct remedy against the suspension decision.
Cited alongside the LEF to confirm that the appeal (reclamo) was the correct remedy against the suspension decision.
Used to establish the jurisdiction of the Court of Appeal (CEF) for hearing the appeal against the suspension decision.
Cited in reasoning to establish that the suspension decision was pronounced in summary proceedings, making the appeal timely under Art. 321 cpv. 2 CPC.
Used as the basis for calculating the court fee imposed in order 4.
Used as the basis for calculating the court fee imposed in order 4.
Used to impose the court fee on the losing party (RE 1) in order 4.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.25 · Lugano 13 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (sospensione del fallimento per mancanza di attivo) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 2 febbraio 2017 dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona nella liquidazione del fallimento decretato il 26 ottobre 2015 nei confronti di
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2017 dal Pretore, sul ricorso contro l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona e sulla richiesta di restituzione dei termini;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della CO 1, con decisione del 26 ottobre 2015 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato il fallimento della società RE 1 a far tempo dal
27 ottobre 2015 alle ore 09:00. L’8 aprile 2016, l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Bellinzona ha pubblicato l’avviso di apertura provvisoria del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________ dell’__________).
B. Non avendo rinvenuto altri attivi da inventariare se non il saldo del conto corrente postale di fr. 226.80, con istanza 2 febbraio 2017 l’UF ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di attivi.
C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2017 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la continuazione, previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza sul FUSC n. __________ del __________.
D. Con atto unico del 17 febbraio 2017 RE 1 postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la restituzione del termine per chiedere la revoca del fallimento (art. 33 cpv. 4 LEF), presenta reclamo contro la decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivo, proponendone l’annullamento, e si aggrava con ricorso (art. 17 LEF) contro la richiesta di sospensione del fallimento inoltrata dall’UF.
E. Con ordinanza del 23 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
F. Il
23 febbraio e il 9 marzo 2017 la reclamante ha prodotto quattro ulteriori documenti.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1). Secondo tale definizione l’istanza dell’ufficio dei fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF non costituisce provvedimento impugnabile mediante ricorso nel senso dell’art. 17 LEF (v. sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2 e i rinvii). Trattasi invero di una mera richiesta presentata al giudice del fallimento, il quale decide autonomamente se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura di fallimento, e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio dei fallimenti sono sufficienti e affidabili. Il ricorso in esame, nella misura in cui è rivolto contro la richiesta di sospensione de fallimento, è pertanto irricevibile.
2. La società ricorrente chiede la restituzione del termine *“per chiedere la revoca del fallimento”* (ricorso pag. 6 ad 13) senza che sia chiaro se con ciò intende l’annullamento del fallimento in virtù dell’art. 174 LEF o la sua rivocazione giusta l’art.
195 LEF. Essa cita infatti ambedue le norme senza indicare i motivi per cui i presupposti stabiliti dalle stesse sarebbero adempiuti nella fattispecie. Non sufficientemente motivata la richiesta si rivela inammissibile. Ad ogni modo, non appaiono date le condizioni per la restituzione del termine di reclamo contro la decisione di fallimento (sotto consid. 2.1) mentre la questione neppure si pone per quanto riguarda l’art. 195 LEF (sotto consid. 2.2).
2.1 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso (art. 33 cpv. 4 LEF). Nel caso specifico, si evince dalle stesse allegazioni della ricorrente che il suo gerente, __________, è stato interrogato negli uffici dell’UF il 2 novembre 2015 (doc. G2 accluso al ricorso). Al più tardi a quella data egli era quindi indubbiamente in grado d’interporre reclamo contro la decisione di fallimento o perlomeno di designare un avvocato a quello scopo. La richiesta di restituzione del termine di reclamo, inoltrata ben oltre il termine di 10 giorni stabilito all’art. 321 cpv. 2 CPC, è quindi tardiva (lo sarebbe anche se si volesse considerare che il preteso impedimento è cessato alla data di assegnazione del mandato di patrocinio all’avv. PA 1, avvenuta il
2 febbraio 2017 [doc. A]). Senza contare che la ricorrente non ha compiuto l’atto omesso, non ha cioè presentato reclamo contro la decisione di fallimento, per tacere del fatto che per le sue stesse ammissioni non sarebbero comunque state realizzate le condizioni dell’art. 174 LEF per un annullamento del fallimento, il credito della CO 1 non essendo stato interamente estinto entro la scadenza del termine di reclamo né la stessa avendole concesso una dilazione entro la stessa scadenza (v. DTF 136 III 294 consid. 3). Oltre che irricevibile la richiesta sarebbe così stata in ogni caso infondata.
2.2 A norma dell’art. 195 cpv. 2 LEF, la rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento. Tali termini sono fissati dall’ufficio dei fallimenti con la pubblicazione della dichiarazione di fallimento, non appena sia stato deciso il modo di liquidazione, ordinario o sommario (art. 232 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF). Nella fattispecie, il giudice ha però deciso di sospendere il fallimento, che verrà chiuso, ove nessuno abbia fornito la garanzia delle spese di liquidazione, stabilita in fr. 3'000.–, entro il 24 febbraio 2017. Il termine per chiedere la revocazione non è pertanto neppure iniziato, sicché la domanda di restituzione è senza oggetto.
3. Per quanto riguarda la contestazione della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivo, essa verte su una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
3.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 febbraio 2017 contro la sentenza notificata alla convenuta al più presto il 7 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo. Le allegazioni e i documenti contenuti negli scritti 23 febbraio e il 9 marzo 2017 sono invece tardivi e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC) oltre che irrilevanti (v. sotto consid. 3.3).
3.2 Contrariamente a quanto esige l’art. 321 cpv. 1 CPC, la reclamante non ha motivato la sua impugnazione, che appare quindi irricevibile. Non migliorerebbe del resto la sua situazione sebbene si volesse, nondimeno, considerare che le sue critiche all’UF sono rivolte in realtà al Pretore, reo a suo dire di avere sospeso il fallimento senza tenere conto della sua opposizione e senz’aspettare il ritiro dell’istanza di fallimento, che la CO 1 si era detta disposta a concedere dietro il pagamento di fr. 1'000.–, e senz’attendere la revoca del fallimento in virtù degli art. 174 o 195 LEF.
3.3 Una volta definitiva, in effetti, la decisione di fallimento non può più essere annullata né con l’estinzione del credito che ha portato al fallimento né con il ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF *a contrario*). Non aveva quindi alcun senso per il Pretore, prima di sospendere il fallimento, di aspettare la fine delle trattative intavolate dalla reclamante con la CO 1. D’altronde, la revoca del fallimento nel senso dell’art. 195 LEF presuppone che le spese di liquidazione siano garantite, o dagli attivi del fallito o dai creditori, entro il termine impartito loro dall’ufficio dei fallimenti in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, perché solo allora esso potrà procedere alla pubblicazione del fallimento e alla grida ai creditori (sopra consid. 2.2). Ora, la reclamante non pretende – per avventura – che gli attivi fallimentari coprano le spese di liquidazione né che la somma necessaria a tale copertura sia stata messa a disposizione della massa. E senza ciò il Pretore non aveva altra scelta se non sospendere il fallimento in conformità dell’art. 230 cpv. 1 LEF. Non cambia poi nulla il fatto che finora non siano state presentate insinuazioni: l’ingiunzione ai creditori di annunciare i propri crediti (la grida)
non è infatti ancora stata emessa. Lo sarà, nella pubblicazione dell’apertura del fallimento (art. 232 cpv. 2 n.
2 o 231 cpv. 3 LEF), solo se un creditore avrà fornito la garanzia delle spese presumibili di liquidazione. Al momento attuale, ogni conclusione sull’effettivo passivo della fallita è prematura. Anche nel merito il reclamo sarebbe quindi infondato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro la richiesta dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona di sospendere il fallimento è irricevibile.
2. La richiesta di restituzione dei termini è inammissibile.
3. Il reclamo contro la sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi è inammissibile.
4. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 180.– è posta a carico della RE 1.
5. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).