Annulment of Maintenance Enforcement Rejection Due to Faulty Notification and Premature Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case involving the definitive rejection of an opposition to an enforcement order for unpaid spousal maintenance and extraordinary child expenses, the appellate court reviewed a claim that the lower court violated the right to be heard by ruling before the deadline for the debtor's written observations had expired. The court reasoned that because the lower court had served the order setting the deadline via simple mail, failing to obtain proof of delivery, and the debtor credibly disputed receiving it timely, the burden of proof for notification was not met; consequently, the lower court's decision was prematurely rendered before the mandatory response period, including postal transit time and holiday extensions, had concluded, necessitating the annulment of the decision and the remand of the case for further proceedings in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Annulment of Maintenance Enforcement Rejection Due to Faulty Notification and Premature Ruling: The court reasoned that because the lower court had served the order setting the deadline via simple mail, failing to obtain proof of delivery, and the debtor credibly disputed receiving it timely, the burden of proof for notification was not met; consequently, the lower court's decision was prematurely rendered before the mandatory response period, including postal transit time and holiday extensions, had concluded, necessitating the annulment of the decision and the remand of the case for further proceedings in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to annul the contested decision and remand the case for a new judgment due to a violation of the right to be heard.
Used to determine that judicial costs for the current proceeding shall be borne by the State because the necessity to remand the case is not attributable to one of the parties.
Governs the conditions for admitting the request for legal aid, which was ultimately rejected.
Testo completo
Incarto n. 14.2017.239 · Lugano 30 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 12 novembre 2017 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Biasca, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017 e di fr. 333.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, indicando quali titoli di credito rispettivamente degli “*assegni di mantenimento*” e delle *“spese straordinarie”* per il figlio __________.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera, il quale ha impartito al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria *(sic)* l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante;
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, previa concessione della facoltà di formulare osservazioni sull’istanza. Il reclamante postula inoltre l’ammissione al gratuito patrocinio.
E. Entro il termine impartitogli dal presidente della Camera, il 26 gennaio 2018 RE 1 ha precisato che l’ordinanza con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza reca la data del 28 novembre 2017 e che non ne ha conservato la busta, inviatagli per posta semplice. Ne ha inoltre allegato una copia, poi, a nuova richiesta, il 2 febbraio 2018 ha consegnato l’originale. Con decreto del 6 marzo il presidente della Camera ha impartito a CO 1 e al Giudice di pace un termine di
10 giorni per prendere visione del documento in questione e formulare eventuali osservazioni. Il 13 marzo 2018 il Giudice di pace ha comunicato di rimettersi alla decisione della Camera, senza consultare gli atti, pur ribadendo la sua totale buona fede nell’aver conteggiato il termine per le osservazioni dal 24 novembre 2017. CO 1 è invece rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2017: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2018.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nel reclamo RE 1 afferma che la comunicazione 28 novembre 2017 con cui il Giudice gli ha impartito un termine di venti giorni
per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza gli è pervenuta, per posta semplice, al più presto il 29 novembre, sicché il termine, che sarebbe giunto a scadenza non prima del 19 dicembre, non era ancora scaduto quando il primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata. Egli lamenta pertanto una violazione del suo diritto di essere sentito.
2.1 Nella sua comunicazione dell’8 gennaio 2018 il Giudice di pace segnala di avere emanato l’ordinanza di fissazione del termine di risposta il 24 novembre 2017 – come risulta dalle copie rimaste nel proprio incarto – e di averla spedita quel medesimo 24 novembre (e non il 28). Così come sollecitato, il 12 gennaio egli ha poi confermato di avere spedito l’ordinanza in questione con invio semplice. E secondo gli accertamenti della Camera l’originale prodotto da RE 1 il 2 febbraio 2018 riporta la data del 28 novembre 2017, la firma e il timbro del primo giudice.
2.2 In virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
a) Per garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il giudice, qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare (almeno due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4). La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni va fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.239 dell’8 novembre 2016). Secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid. 2.2; 142 IV 128 consid. 4.3). Ne discende che, se la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.2 con rinvii);
b) Nel caso in esame l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per esprimersi sull’istanza è stata notificata con invio non raccomandato, sicché non è dimostrabile che gli sia pervenuta già il 25 novembre 2017, e ciò anche nell’ipotesi in cui fosse stata spedita il 24 con l’indicazione del 28 novembre riportata per disguido sull’esemplare a lui destinato (come si evince dalla versione originale acquisita agli atti, della cui autenticità la Camera non ha motivi di dubitare). Siccome, in effetti, l’onere della prova della notifica grava sull’autorità speditrice, l’incertezza relativa alla data in cui l’ordinanza è pervenuta al destinatario non gli è imputabile. Come egli sostiene, l’atto è quindi da considerare giunto nelle sue mani verosimilmente al più presto il 29 novembre, sicché il termine di venti giorni, che sarebbe giunto a scadenza non prima del 4 gennaio 2018 (tenuto conto delle ferie natalizie: sopra consid. 1.1), non era ancora scaduto quando il primo giudice, il 15 dicembre 2017, ha emesso la sentenza impugnata.
2.3 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico, la causa non può ad ogni modo ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata e le contestazioni del convenuto potrebbero vertere sui
fatti, sui quali la cognizione della Camera è limitata (art. 320 lett. b CPC). Spetterà alla giurisdizione di prima sede scegliere se assegnare
al convenuto un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza o convocare le parti a un’udienza.
2.4 Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 2.3). Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017 consid. 4.2).
3. La necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC), ciò che rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene all’esenzione dalle spese processuali.
3.1 Non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenze della CEF 14.2017.106 del 27 luglio 2017 consid. 5, 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5).
3.2 Per quanto concerne la richiesta di gratuito patrocinio valgono le seguenti considerazioni.
a) L’ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (Tappy in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).
b) Nel caso specifico la causa di reclamo era oggettivamente di scarsa complessità: sarebbe bastato al reclamante allegare di non avere potuto fruire del termine di venti giorni assegnatogli dal Giudice di pace e produrre l’originale dell’ordinanza del 18 novembre 2017. La controparte, d’altronde, non era assistita da un avvocato. La designazione di un patrocinatore d’ufficio non risultava pertanto necessaria alla tutela dei diritti dell’escusso, tanto più che a fronte di un valore litigioso modesto (fr. 1'833.50) è dubbio che una persona ragionevole e di condizione sufficientemente agiata da finanziare essa stessa i costi del processo sarebbe stata disposta a incaricare un legale in queste condizioni. Dal profilo soggettivo, poi, il reclamante non fa valere alcuna circostanza personale atta a giustificare, nella concreta fattispecie, il ricorso a un avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. La domanda di gratuito patrocinio va così respinta senza necessità di assegnare un termine al reclamante per documentare l’allegata indigenza.
3.3 Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate in prima sede con la nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).
4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'833.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).