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14.2017.238 • TRAC TI 14.2017.238 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy upheld on appeal due to debtor's failure to contest extinguishing grounds.

Numero d'incarto 14.2017.238
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against an individual entrepreneur for the non-payment of a debt of 212.60 plus interest and costs, which resulted in the lower court declaring bankruptcy. The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to prove or even allege that the debt had been extinguished, the amount deposited, or that the creditor withdrew the request, which are the exhaustive grounds for annulling a bankruptcy declaration upon appeal; the court further noted that contesting the underlying credit at this stage was late, as the proper procedure was to oppose the execution order previously issued.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 172 LEF, Art. 74 LEF, Art. 79 LEF; Creditor Bankruptcy upheld on appeal due to debtor's failure to contest extinguishing grounds: The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to prove or even allege that the debt had been extinguished, the amount deposited, or that the creditor withdrew the request, which are the exhaustive grounds for annulling a bankruptcy declaration upon appeal; the court further noted that contesting the underlying credit at this stage was late, as the proper procedure was to oppose the execution order previously issued.

Parole chiave

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procedura di fallimento pagamento di interessi opposizione tardiva debito commerciale offesa al credito spese di mora Fallimento. Reclamo. Contestazione del credito vantato dall’istante

Disposizioni normative citate

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Art. 174 cpv. 1 LEF
7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett.
Art. 251 lett. a CPC
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 174 cpv. 2 LEF
In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n.
Art. 172 LEF
Ora, nel caso in esame la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di avere adempiuto uno dei tre presupposti appena enumerati dopo l’apertura del fallimento e nemmeno pretende che in precedenza fosse realizzato uno dei motivi ostativi del fallimento stabilito all’art. 172 LEF.
Art. 74 LEF
RE 1 avrebbe infatti dovuto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) al momento della sua notifica il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art.
Art. 79 LEF
74 LEF) al momento della sua notifica il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o di rigetto dell’opposizione (art.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This article was cited in the reasoning section regarding the imposition of court fees and costs, which subsequently informed the final order on costs.
Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning section regarding the imposition of court fees and costs, which subsequently informed the final order on costs.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This article was cited in the reasoning section for calculating the court fee imposed on the losing party in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.238 · Lugano 18 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.1151 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 ottobre 2017 dalla

CO 1 contro

RE 1 (quale titolare della ditta)

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 19 ottobre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale “__________”, per il mancato pagamento di fr. 212.60 più interessi e spese.

B. Entro il termine assegnatole dal Pretore RE 1 non ha presentato osservazioni scritte all’istanza né chiesto di citare le parti a un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 12 dicembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 13 dicembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2017 per ottenere l’an­­nullamento del fallimento. Stante l’esito del

giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 20 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Ora, nel caso in esame la reclamante non dimostra – e invero neppure allega – di avere adempiuto uno dei tre presupposti appena enumerati dopo l’apertura del fallimento e nemmeno pretende che in precedenza fosse realizzato uno dei motivi ostativi del fallimento stabilito all’art. 172 LEF. Essa si limita a contestare il credito vantato dall’istante. Si tratta tuttavia di una censura tardiva, che non può essere vagliata in questa sede. RE 1 avrebbe infatti dovuto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) al momento della sua notifica il 26 giugno 2016, ciò che le avrebbe consentito di far valere le sue ragioni in un’ eventuale procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF). Oltre che tardiva, la sua contestazione odierna pare del resto contrastare con il versamento da parte sua di un acconto di fr. 315.– il 28 luglio 2016. Ne consegue che, fondato su una censura irricevibile, il reclamo non può ch’essere respinto.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

–; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).