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14.2017.227 • TRAC TI 14.2017.227 Generato dall'IA

Claimant Denied Provisional Rejection of Wage Objection Due to Lack of Signed Debt Title

Numero d'incarto 14.2017.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The claimant sought the provisional rejection of the opponent's objection to an enforcement order for alleged unpaid wages, but the lower court dismissed the request because the claimant failed to provide a title of debt, such as a signed employment contract, as required by law. On appeal, the court confirmed the decision, reasoning that the claimant could not introduce the employment contract as new evidence (*nova*) on appeal, and since the initial documentation lacked the requisite signed recognition of debt, the condition for provisionally rejecting the objection under the relevant execution law was not met.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Claimant Denied Provisional Rejection of Wage Objection Due to Lack of Signed Debt Title: On appeal, the court confirmed the decision, reasoning that the claimant could not introduce the employment contract as new evidence (*nova*) on appeal, and since the initial documentation lacked the requisite signed recognition of debt, the condition for provisionally rejecting the objection under the relevant execution law was not met.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo contratti di lavoro riconoscimento di debito titolo esecutivo riconoscimento e esecuzione rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
The court noted that a contract presented for the first time on appeal could not be considered due to the prohibition on new submissions (nova).
Art. 82 LEF
The court confirmed the lower court's decision to reject the appeal because the essential condition of art. 82 cpv. 1 LEF (existence of an enforceable acknowledgment of debt) was not met based on the documents presented.
Art. 82 cpv. 1 LEF
Non sussistendo peraltro alcun altro impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 140 III 461
Ad ogni buon conto, la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The court confirmed the lower court's decision to reject the appeal because the essential condition of art. 82 cpv. 1 LEF (existence of an enforceable acknowledgment of debt) was not met based on the documents presented.

Art. 326 cpv. 1 CPC

The court noted that a contract presented for the first time on appeal could not be considered due to the prohibition on new submissions (nova).

Art. 106 cpv. 1 CPC

This provision governed the allocation of the costs for the present judgment, following the outcome of the appeal (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.227 · Lugano 10 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2017.910 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 25 ottobre 2017 da

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 7'176.45 oltre agli interessi del 5% dal 10 luglio 2017, indicando quale titolo di credito i *“Salari mese di giugno, luglio e agosto 2017”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. La convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 21 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 280.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere genericamente l’accoglimento della richiesta da lui formulata in prima istanza. Ora, giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché, anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione diversa da quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che non è stato prodotto alcun contratto di lavoro sottoscritto dalle parti. Non sussistendo peraltro alcun altro impegno firmato dalla convenuta di versare all’istante l’importo posto in esecuzione, il giudice ha respinto l’istanza in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4. Nel reclamo RE 1 allega l’originale del contratto di lavoro concluso tra le parti. Sennonché trattasi di un documento prodotto per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei *nova* (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome tra i documenti acclusi all’istanza non figurava alcun riconoscimento di debito recante la firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita pertanto conferma. Ad ogni buon conto, la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2).

5. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'176.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).