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14.2017.212 • TRAC TI 14.2017.212 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Bankruptcy Annulment Rejected Due to Lack of Timely Debt Extinguishment Proof

Numero d'incarto 14.2017.212
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt of over 480,000, which the lower court granted, leading the debtor to appeal, arguing a potential sale of real estate could soon settle the claim. The appellate court rejected the appeal because, under the relevant enforcement law, annulment of bankruptcy requires documentary proof that the debt has actually been extinguished or deposited by the deadline for filing the appeal (November 27th), and the debtor only offered a possibility of future payment from a sale, which does not satisfy the statutory conditions requiring immediate fulfillment or deposit of the debt by that date.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Richiesta di sospensione della procedura in attesa della vendita di un fondo del convenuto il cui ricavo permetterebbe di estinguere il credito dell’istante

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento esecuzione per debiti termine di pagamento presupposti legali data di inoltro annullamento civile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the legal basis analyzed regarding the grounds for annulling the bankruptcy declaration, although the appeal was ultimately rejected.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to assign court costs (tassa di giustizia) to the losing party in both instances.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 106 cpv. 1 CPC to calculate the amount of the court fee imposed in the costs order.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 106 cpv. 1 CPC to calculate the amount of the court fee imposed in the costs order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2017.212 · Lugano 13 dicembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 3 ottobre 2017 dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,) contro

AP 1, (patrocinato dall’abg. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, il 3 ottobre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 480'516.44 più interessi e spese.

B. Entro il termine impartito dal Pretore, con osservazioni scritte del 27 ottobre 2017 AP

1 ha chiesto la sospensione della causa per permettere alle parti di trovare una soluzione amichevole, non senza qualificare come intempestiva la disdetta del mutuo ipotecario concessogli dalla banca istante. Con *“presa di posizione”* del 7 novembre 2017, quest’ultima ha contestato le allegazioni del convenuto e chiesto al Pretore di dichiarare il fallimento *“senza ulteriore proroga”*.

C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP

1 dal 9 novembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 21 novembre 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di Antonio Anzivino il 15 novembre (e non l’8 novembre come invece indicato nel reclamo, v. tracciamento EasyTrack dell’invio rac­comandato n. 98.41.902926.00300123), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

2.2 Nel caso in esame il reclamante afferma di essere proprietario di un immobile sito a __________, del quale allega di stare trattando la vendita, sicché a suo dire il credito vantato dall’istante potrebbe essere soddisfatto a breve, *“ovvero durante il periodo di sospensione che la spettabile autorità concederebbe”*. Il problema è che i presupposti di legge per un annullamento del fallimento, segnatamente il pagamento del credito posto in esecuzione secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 294), verificatasi nella fattispecie lunedì 27 novembre 2017 (v. sopra consid. 1 e art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Ora, AP

1 non ha provato entro tale data di avere estinto il credito del­l’istante. Il reclamo va di conseguenza respinto senza che sia necessario verificare il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, vale a dire la sua verosimile solvibilità.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese.

3. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Cevio; – Ufficio dei fallimenti, Cevio.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).